Tratto da: Lavoripubblici

La rotazione è davvero una regola di alternanza automatica tra operatori economici? Oppure può essere modulata in funzione dell’importo del contratto? E ancora: un affidamento di modesto valore incide sulla sequenza oppure resta neutro ai fini della verifica?

Il principio di rotazione di cui all’art. 49 del Codice dei contratti pubblici non si limita a ribadire l’esigenza di evitare il consolidamento di posizioni privilegiate, ma, con il comma 3, introduce una struttura più articolata, consentendo alle stazioni appaltanti di disciplinarne l’applicazione anche attraverso l’individuazione di fasce di valore.

Ed è proprio qui che nasce il dubbio se la rotazione vada letta come divieto assoluto di riaffidamento nello stesso settore merceologico, oppure come regola che opera entro segmenti economici omogenei.

Nella pratica, per i RUP, significa capire se un affidamento da 4.000 euro incide sulla sequenza di uno da 15.000; o, ancora, valutare se la stessa impresa possa essere nuovamente affidataria quando l’importo si colloca in una fascia diversa; significa, in definitiva, evitare sia applicazioni eccessivamente rigide sia comportamenti che possano esporre a rilievi in sede di controllo.

Su questo terreno è intervenuto il Servizio consulenza della Provincia autonoma di Trento con il parere del 16 febbraio 2026, n. 527, che affronta in modo diretto il rapporto tra rotazione e fasce di valore, chiarendo quando la regola rigorosa dell’alternanza trova applicazione e quando, invece, non opera.

Il parere nasce dalla richiesta di chiarimenti da parte di una stazione appaltante sull’applicazione delle nuove Linee guida provinciali sulla rotazione, adottate con deliberazione n. 43/2026, domandandosi in primo luogo se le fasce di valore individuate a livello provinciale siano automaticamente applicabili anche alle stazioni appaltanti che non abbiano adottato un proprio regolamento interno sugli appalti.

Il secondo profilo, ancora più concreto, ha riguardato il trattamento dei c.d. “microaffidamenti”, di importo inferiore a 5.000 euro: tali affidamenti devono essere considerati nella sequenza della rotazione oppure restano esclusi dal computo?

Il quesito è stato accompagnato da due esempi operativi:

  • nel primo caso, si è ipotizzato un affidamento di 4.000 euro alla ditta A, seguito da un affidamento di 15.000 euro alla stessa impresa. Il dubbio posto è se il secondo affidamento sia legittimo, considerato che si colloca in una fascia di valore diversa;
  • nel secondo esempio, l’operazione è più articolata: un primo affidamento di 10.000 euro alla ditta A, un successivo affidamento di 4.000 euro alla ditta B e, infine, un nuovo affidamento di 10.000 euro alla ditta A. Anche in questo caso la questione riguarda il rispetto del principio di rotazione, in presenza di affidamenti appartenenti a fasce economiche differenti.

La vicenda, quindi, non si è limitata a un’astratta interpretazione del principio di rotazione, ma ha riguardato la sua applicazione concreta all’interno di una sequenza temporale di affidamenti, mettendo in relazione tre variabili decisive:

  • l’importo della commessa;
  • l’identità dell’operatore economico;
  • il settore merceologico o la categoria di opere o servizi.

Per comprendere la portata del parere occorre tornare all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, che disciplina il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia.

La norma mira a impedire il consolidamento di rapporti privilegiati tra stazione appaltante e operatore economico, garantendo un’effettiva apertura del mercato e favorendo la concorrenza anche nei contratti di importo contenuto.

Il comma 3 consente alle stazioni appaltanti di disciplinare l’applicazione della rotazione anche attraverso l’individuazione di fasce di importo.

In questa prospettiva, la rotazione opera all’interno di ambiti economici omogenei, se così disciplinato dalla stazione appaltante o dalle linee guida applicabili.

La previsione delle fasce di valore:

  • segmenta il mercato di riferimento in base alla dimensione economica dell’affidamento;
  • consente una gestione proporzionata del principio di rotazione;
  • evita che la regola dell’alternanza operi in modo indistinto tra commesse di entità significativamente diversa.

Nel contesto provinciale oggetto del parere, le Linee guida adottate con deliberazione n. 43/2026 hanno definito le fasce economiche di riferimento, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della rotazione, oltre alle ipotesi di deroga per affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, fornendo ai RUP una struttura applicativa che impone una lettura sistematica di diversi elementi, da valutare congiuntamente.

Nel rispondere ai quesiti, il Servizio consulenza ha chiarito che la deliberazione provinciale n. 43/2026 è vincolante per tutte le stazioni appaltanti del territorio e che le relative Linee guida disciplinano in modo cogente le modalità di attuazione del principio di rotazione.

Il punto centrale è la struttura applicativa del principio.

Il parere ha affermato che la rotazione opera quando ricorrono congiuntamente tre elementi:

  • stessa fascia di importo individuata dalle Linee guida;
  • stesso operatore economico affidatario;
  • stesso settore merceologico, oppure stessa categoria di opere, oppure stesso settore di servizi.

La presenza simultanea di questi tre fattori rende applicabile la regola dell’alternanza. Se uno di essi viene meno, la rotazione non opera.

Le fasce di valore, quindi, non costituiscono un mero strumento organizzativo, ma delimitano l’ambito oggettivo entro cui il principio trova applicazione.

Particolarmente significativa è la disciplina degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro. Le Linee guida prevedono espressamente la possibilità di derogare alla rotazione per tali affidamenti e precisano che essi non sono computati ai fini della definizione delle fasce economiche.

Da qui discendono le soluzioni offerte nei due esempi:

  • nel primo caso, un affidamento di 4.000 euro alla ditta A seguito da un affidamento di 15.000 euro alla stessa impresa è stato ritenuto conforme al principio, perché i due contratti appartengono a fasce economiche differenti. La sequenza non è giuridicamente rilevante ai fini della rotazione;
  • nel secondo caso, invece, due affidamenti da 10.000 euro alla medesima impresa, intervallati da un affidamento di 4.000 euro a un altro operatore, sono stati ritenuti in violazione del principio, in quanto i due contratti “rilevanti” ricadono nella stessa fascia e nello stesso settore. L’affidamento intermedio sotto i 5.000 euro è stato considerato irrilevante.

Il parere ha inoltre richiamato l’esigenza di una corretta programmazione, per evitare il rischio di frazionamento artificioso. Ed è proprio qui che si gioca l’equilibrio tra legittima segmentazione per fasce e uso distorto della suddivisione degli importi.

Il parere del 16 febbraio 2026, n. 527, ha chiarito che la rotazione non opera in modo indifferenziato, ma all’interno di perimetri economici omogenei individuati dalle fasce di valore.

Il ragionamento appare coerente con l’art. 49, comma 3, del d.lgs. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di disciplinare la rotazione anche attraverso la suddivisione in fasce di importo. Se la fascia è il perimetro economico di riferimento, è all’interno di quel perimetro che va verificata la continuità dell’affidamento.

Questo comporta due conseguenze operative rilevanti:

  • la rotazione va valutata per cluster economici omogenei e non per semplice successione cronologica;
  • gli affidamenti sotto la soglia di irrilevanza non interrompono né azzerano la sequenza quando si torna nella stessa fascia.

Sul piano operativo, per il RUP, ciò comporta alcune verifiche essenziali:

  • accertare preliminarmente la fascia economica di appartenenza dell’affidamento;
  • verificare la coincidenza del settore merceologico o della categoria di opere o servizi;
  • considerare irrilevanti, ai fini della rotazione, gli affidamenti inferiori a 5.000 euro, laddove le Linee guida ne escludano il computo;
  • evitare di ritenere che un affidamento sotto soglia “azzeri” automaticamente la sequenza quando si ritorna nella medesima fascia;
  • programmare in modo coerente gli affidamenti, prevenendo il rischio di frazionamento artificioso.

Le fasce di valore non attenuano il principio di rotazione, ma ne delimitano l’ambito applicativo, rendendolo proporzionato alla dimensione economica della commessa. La rotazione, quindi, non costituisce un divieto assoluto di riaffidamento, bensì una regola che opera entro segmenti omogenei, nel rispetto dell’equilibrio tra apertura del mercato e continuità amministrativa.

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