Tratto da: Sentenzeappalti
TAR Napoli, 26.02.2026 n. 1387
4. Il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, sulla scorta delle ragioni che si passa ad illustrare.
Questo Collegio non ignora l’ampia discrezionalità che assiste la scelta della P.A. di ricorrere all’istituto del project financing, eventualmente a seguito della sollecitazione della parte privata: ciò nondimeno, resta comunque necessario, sin dalle fasi iniziali della procedura, il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e leale collaborazione.
L’osservanza dei predetti princìpi è fondamentale, in quanto è funzionale alla corretta enucleazione e valutazione, da parte dell’Amministrazione, dell’interesse pubblico e della proposta preordinata a conseguirlo. Ne consegue che la mancata o errata applicazione dei ridetti princìpi, è idonea a viziare “a monte” il processo di formazione della scelta amministrativa discrezionale (in termini, di recente: T.A.R. Latina Lazio sez. II, 10/09/2025, n. 701).
Nel caso di specie, le censure svolte nel ricorso introduttivo del giudizio e in quello per motivi aggiunti, colgono nel segno sotto una molteplicità di profili.
(…)
6. Tutto ciò osservato quanto ai profili di genericità e indeterminatezza dell’avviso, deve aggiungersi che l’atto impugnato risulta censurabile, in direzione opposta, nella parte in cui esso, già in questa fase, preliminare alla vera e propria fase di gara, individua in maniera assai puntuale e dettagliata i punteggi da attribuire alle singole proposte ancora a pervenire.
Come lamentato dalla parte ricorrente, l’Amministrazione procedente ha, infatti, elaborato, proponendola all’interno dell’avviso, una alquanto dettagliata griglia dei punteggi da attribuirsi in sede di valutazione delle varie proposte che sarebbero pervenute: tale eccessivo dettaglio nella predeterminazione dei punteggi implica, da un lato, una possibile restrizione della concorrenza già in questa fase preliminare, destinata alla sola elaborazione dei progetti da sottoporre alla P.A. per lo scrutinio e la selezione di quello da porre, in seguito, a base di gara; dall’altra, finisce con lo stravolgere il meccanismo stesso della duplicità della fasi propri dell’istituto in commento, secondo quanto si è in precedenza osservato (un primo segmento, si ribadisce, che si conclude con la cernita della proposta ritenuta maggiormente conforme all’interesse pubblico, e un secondo segmento che vale, invece, a selezionare l’operatore economico al quale affidare la commessa pubblica).
Nel caso di specie, l’avviso impugnato, volto appunto a stimolare la presentazione di proposte, preannuncia già: l’attribuzione di 10 punti in proporzione al fatturato specifico nella refezione scolastica; ulteriori 10 punti in base alle esperienze specifiche di project financing nel settore della refezione scolastica; 40 punti in relazione al P.E.F., nonostante le carenze istruttorie in precedenza rilevate che, obiettivamente, ostacolano la formulazione di una offerta seria e compiuta.
In altri termini, l’Amministrazione ha provveduto a una anticipazione di contenuti propri della successiva fase della procedura, con la conseguenza di delimitare, ab origine e di fatto, il bacino dei potenziali proponenti e di alterare il meccanismo proprio del p.f.

