Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Appalti servizi e forniture – Raggruppamenti temporanei di imprese – Qualificazione
Alla stregua dell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell’art. 68, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale suppletiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte, da parte dei singoli raggruppati esecutori. (1).
In motivazione la sezione, nel richiamare il proprio precedente (5 dicembre 2025, n. 9599) chiarisce che l’art. 68 comma 11 rinvia all’allegato II.12, il cui art. 30 corrisponde agli allegati al precedente d.P.R. n. 207 del 2010, ponendo il principio della necessaria corrispondenza tra qualificazione e prestazione di pertinenza, limitatamente ai lavori e non ai servizi o alle forniture, esattamente come in passato. Ha quindi ripercorso l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale ricordando che, in riferimento al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Cons. Stato, Ad. plen., 28 aprile 2014 n. 27, in base ad una interpretazione letterale, sistematica e teleologica, ha affermato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vigeva ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara e che il testo originario dell’art. 37, comma 13, stabiliva che “i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”, mentre, con le modifiche apportate nel 2012, si era circoscritta tale regola ai soli appalti di lavori. Per contro, in relazione all’appalto dei lavori, Cons. Stato, Ad. plen., 27 marzo 2019, n. 6, ha affermato che, in applicazione dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in una fattispecie in cui la regola della necessaria corrispondenza tra i requisiti di esecuzione e la quota di esecuzione era posta anche dalla lex specialis di gara, che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si era impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori. Ha infine ricordato che la Corte di Giustizia, nella sentenza della sez. IV, 28 aprile 2022, in C-642/20, ha ritenuto ostativa alla corretta applicazione della direttiva appalti n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l’art. 83, comma 8, d. lgs. n. 50 del 2016, il quale impone all’impresa mandataria del r.t.i. di eseguire le prestazioni “in misura maggioritaria” rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la maggior parte dell’insieme delle prestazioni contemplate dall’appalto, evidenziando che la disciplina italiana contravviene alla finalità perseguita dalla normativa UE di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese.
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando (disciplinare, lettera di invito, alternativi) – Raggruppamenti temporanei di imprese – Requisiti di partecipazione
L’art. 68, comma 11, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha natura derogabile, come evincibile dal precedente comma 4, lett. b, secondo il quale le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive; pertanto, la lex specialis (se proporzionata e giustificata da motivazioni obiettive) prevale sulla norma generale. (2).
In motivazione la sezione ha osservato che la natura derogabile dell’art. 68, comma 11, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 non solo risulta coerente con il precedente comma 4, lett. b, e, quindi, con il criterio di interpretazione sistematica, ma è imposta dall’art. 63, par. 2, della direttiva UE n. 2014/24, che consente alle sole amministrazioni aggiudicatrici di esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti da un partecipante al raggruppamento (e, quindi, anche da quello che ha i corrispondenti requisiti di partecipazione), sicché la stazione appaltante deve avere la possibilità di derogare ad una diversa regola generale posta dal legislatore, che necessariamente assume valore meramente suppletivo rispetto alla lex specialis di gara
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599.
Consiglio di Stato, sezione V, 5 gennaio 2026, n. 57 – Pres. Caringella, Est. Perotti

