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Giustizia amministrativa – Notificazione – Pec – Parte costituita personalmente – Assenza autorizzazione – Inesistenza

L’invio di un ricorso a mezzo posta elettronica certificata effettuato personalmente dalla parte, nella qualità di soggetto abilitato a stare in giudizio personalmente ma non abilitato allo svolgimento dell’attività di notificazione, costituisce una “notificazione inesistente”, vale a dire un atto del tutto inidoneo a produrre alcuno degli effetti tipicamente connessi all’atto di notifica. (1).

Giustizia amministrativa – Notificazione – Inesistenza – Inammissibilità ricorso

La notificazione inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo, diversamente dalla notifica nulla, comporta – quale unica conseguenza – l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità alcuna di sanatoria, anche nel caso in cui la parte destinataria di una siffatta attività di trasmissione di atti giudiziari si sia comunque costituita in giudizio. (2).

(1) Conformi: T.r.g.a., Trento, 6 maggio 2022, n. 92 e la giurisprudenza ivi richiamata.Sulla “notificazione inesistente”, Cass. civ., sez. VI, 2 ottobre 2018, n. 2390 secondo cui è tale l’attività che si concreta nella trasmissione di un atto giudiziario “priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, individuati “a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

(2) Conformi: C.g.a., 12 settembre 2022, n. 949; Cons. Stato, sez. II, 25 gennaio 2022, n. 492.

T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 19 gennaio 2026, n. 179 – Pres. Veneziano, Est. Giallombardo

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