Tratto da: Lavoripubblici
Se un operatore economico omette integralmente il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nella busta amministrativa telematica, la stazione appaltante deve disporre l’esclusione automatica oppure è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio?
La questione non riguarda una semplice irregolarità formale, ma tocca un punto centrale dell’impianto del nuovo Codice: quanto spazio resta al meccanismo espulsivo in un sistema che dichiara espressamente di voler privilegiare la sostanza rispetto alla forma.
Si configura così una possibile contrapposizione tra:
- una lettura restrittiva, che considera la totale omissione del DGUE equiparabile alla mancata domanda di partecipazione;
- una lettura sostanziale, che valorizza la funzione del DGUE come autodichiarazione semplificativa, ammettendo l’integrazione documentale.
A offrire una risposta interessante è la sentenza del Consiglio di Stato 23 febbraio 2026, n. 1438, che individua il corretto equilibrio tra legalità procedimentale, par condicio, proporzionalità e selezione effettiva della migliore offerta.
Il caso riguarda il ricorso presentato dal secondo classificato nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di lavori, dopo che, in sede di verifica della documentazione amministrativa, la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio in favore della mandante del RTI aggiudicatario, che non aveva caricato il DGUE.
Non si trattava di un documento incompleto o parzialmente compilato, ma di una omissione materiale, anche se la domanda di partecipazione alla gara risultava regolarmente presentata e sottoscritta congiuntamente da mandataria e mandante.
Secondo il ricorrente, il soccorso istruttorio sarebbe stato illegittimamente attivato perché l’art. 101 consentirebbe di integrare elementi mancanti di un DGUE già trasmesso, ma non di supplire alla sua totale assenza.
Il giudice di primo grado aveva condiviso questa tesi, ritenendo che la radicale omissione del DGUE costituisse una carenza non emendabile, assimilabile alla mancata presentazione della domanda di partecipazione.
La questione è quindi approdata dinanzi al Consiglio di Stato, chiamato a chiarire se l’art. 101 del d.lgs. 36/2023 consenta di sanare anche l’omessa produzione integrale del DGUE oppure introduca un limite oggettivo all’attivazione del soccorso istruttorio.
L’art. 101 del d.lgs. 36/2023 rappresenta uno dei punti di maggiore discontinuità rispetto al previgente assetto.
La norma consente alla stazione appaltante di richiedere l’integrazione della documentazione amministrativa trasmessa con la domanda di partecipazione o con il DGUE, fissando un termine perentorio per la regolarizzazione, purché non venga alterato il contenuto dell’offerta tecnica o economica e sia rispettata la par condicio.
Sul piano funzionale, l’art. 101 consente di distinguere – in modo sintetico ma utile per la prassi – quattro declinazioni operative del soccorso istruttorio:
- Soccorso integrativo o completivo: per integrare documenti mancanti o dichiarazioni incomplete nella documentazione amministrativa.
- Soccorso chiarificatore: per precisare contenuti già prodotti ma non pienamente intellegibili.
- Soccorso correttivo: per eliminare errori materiali manifesti che non incidano sulla sostanza dell’offerta.
- Soccorso collaborativo (procedimentale): espressione della leale cooperazione tra amministrazione e operatore economico, in attuazione dei principi di risultato e fiducia.
In ogni caso, il limite invalicabile resta duplice:
- non è ammessa la modifica dell’offerta tecnica o economica;
- non possono essere introdotti elementi sostanziali nuovi.
Il riferimento sovranazionale è l’art. 56, par. 3, della Direttiva 2014/24/UE, che consente integrazioni e chiarimenti nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
È dentro questo perimetro che si colloca il nodo affrontato dalla sentenza in esame: stabilire se l’omessa produzione integrale del DGUE rientri nell’area del soccorso integrativo oppure costituisca una carenza non sanabile.
Preliminarmente, il Collegio ha ricordato che il DGUE è un’autodichiarazione standardizzata, introdotta in ambito europeo come strumento di semplificazione amministrativa. Non è un requisito sostanziale, né un elemento costitutivo della partecipazione, ma il veicolo dichiarativo attraverso cui l’operatore economico attesta il possesso dei requisiti generali e speciali.
Da qui un passaggio centrale della motivazione: l’assenza del “contenitore” non può automaticamente equivalere all’assenza del “contenuto”, quando la domanda di partecipazione è stata regolarmente presentata e sottoscritta.
Il contrasto interpretativo si è concentrato sull’art. 101 del d.lgs. 36/2023, in particolare sull’espressione che consente di integrare “ogni elemento mancante della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione o con il documento di gara unico europeo”.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’integrazione presupponesse l’esistenza materiale di un DGUE già trasmesso. I giudici di Palazzo Spada non hanno condiviso questa lettura, sotto un duplice profilo.
Sul piano letterale, hanno evidenziato che la congiunzione disgiuntiva (“o”) non consente di subordinare l’attivazione del soccorso alla previa esistenza del DGUE. Se la domanda di partecipazione è stata validamente presentata, l’integrazione può riguardare anche il DGUE non materialmente caricato.
Ma è soprattutto sul piano sistematico che il Collegio ha costruito il proprio ragionamento. L’art. 101 non può essere isolato dal contesto dei principi generali del Codice, in particolare il principio del risultato (art. 1) e il principio della fiducia (art. 2).
Tali principi non hanno valore meramente programmatico, ma orientano l’interpretazione delle singole disposizioni. Una lettura che conduca all’esclusione automatica per una mera omissione documentale, in assenza di incidenza sull’offerta o sui requisiti sostanziali, produrrebbe un esito sproporzionato e contrario alla logica del nuovo impianto codicistico.
Il soccorso istruttorio, nel modello delineato dall’art. 101, non è una concessione eccezionale, ma uno strumento fisiologico di gestione della procedura.
Il limite resta fermo e invalicabile: nessuna modifica dell’offerta tecnica o economica, nessuna introduzione di elementi sostanziali nuovi, nessuna alterazione della par condicio, in coerenza con l’art. 56, par. 3, della Direttiva 2014/24/UE.
Nel caso concreto, l’omissione del DGUE non incideva sull’offerta né sul possesso dei requisiti, ma riguardava un documento dichiarativo con funzione semplificativa. In tale contesto, l’attivazione del soccorso istruttorio non solo era legittima, ma coerente con l’impostazione sostanziale del nuovo Codice.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado, confermando la legittimità del soccorso istruttorio ed escludendo che l’omissione integrale del DGUE costituisse causa automatica di esclusione.
Per le stazioni appaltanti si conferma che la verifica della documentazione amministrativa deve essere improntata a un criterio sostanziale e che l’esclusione automatica per omissioni documentali è compatibile solo quando la carenza incide su elementi essenziali e non sanabili.
In presenza di domanda regolarmente presentata e assenza di alterazione dell’offerta, l’attivazione del soccorso istruttorio è una scelta coerente con l’impianto dell’art. 101.
Per gli operatori economici, la decisione implica che l’errore materiale nella documentazione amministrativa non equivale automaticamente alla perdita della gara, fermo restando il limite invalicabile dell’offerta tecnica o economica, nel rispetto della concorrenza e della parità di trattamento.

