Tratto da: Lavoripubblici

La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici non è più un obiettivo programmatico introdotto con il d.lgs. n. 36/2023, ma un passaggio ormai assimilato nel nuovo assetto operativo delle stazioni appaltanti.

Non è un caso che il Codice dedichi una parte significativa della propria architettura alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, inserendo la gestione informativa digitale all’interno di un più ampio sistema di ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, interoperabilità delle piattaforme e tracciabilità dei dati. La digitalizzazione, dunque, non è un capitolo accessorio del Codice, ma uno dei suoi assi portanti.

Ulteriore conferma ne è la pubblicazione delle “Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”, con cui il MIT ha completato un percorso che, dal recepimento della Direttiva 2014/24/UE fino al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ha progressivamente trasformato la gestione dell’investimento pubblico in chiave digitale.

Le Linee Guida intervengono in un contesto segnato da tre elementi convergenti:

  • l’obbligo, operativo dal 1° gennaio 2025, di adottare i metodi e strumenti di gestione informativa digitale per lavori sopra soglia;
  • la centralità del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice;
  • l’esigenza di rafforzare governance, trasparenza e controllo nell’ambito delle milestone PNRR, in particolare la M1C1-97 ter.

Tutti aspetti che riflettono l’accelerazione, senza precedenti, che il processo di digitalizzazione del settore dei contratti pubblici sta attraversando: la gestione dei dati non incide soltanto sulle modalità di progettazione, ma ridefinisce gli assetti organizzativi delle stazioni appaltanti, i procedimenti amministrativi, i sistemi di controllo e, più in generale, il modo in cui viene concepito e governato il ciclo di vita dell’opera pubblica.

Un quadro dinamico nel quale le Linee Guida assumono rilievo, chiarendo il perimetro applicativo dell’art. 43 e dell’Allegato I.9 del Codice, con indicazioni operative e contribuendo a trasformare un obbligo normativo in un modello gestionale strutturato.

Queste le macro-aree in cui intervengono le Linee Guida:

  1. Ambito di applicazione e finalità della gestione informativa digitale;
  2. Azioni necessarie per l’applicazione della gestione informativa digitale;
  3. Processi informativi nel ciclo di vita degli investimenti pubblici;
  4. Appendice – Definizioni.

Le Linee Guida sono un’importante tappa nel processo di digitalizzazione degli appalti pubblici iniziato con una fase sperimentale, regolata dal d.m. 560/2017 e successivamente dal d.m. 312/2021, che avevano previsto un’introduzione progressiva e scaglionata dei metodi e strumenti di modellazione informativa.

Con il d.lgs. 36/2023, il quadro è cambiato radicalmente: l’art. 43 e l’Allegato I.9 non si limitano a incentivare l’uso del BIM, ma disciplinano in modo organico la gestione informativa digitale delle costruzioni, collegandola direttamente agli obiettivi di efficienza, controllo e qualità dell’investimento pubblico. Il legislatore ha scelto di superare la logica della gradualità affidata a decreti ministeriali, fissando un termine certo in fonte primaria.

Dal 1° gennaio 2025, infatti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad adottare i metodi e strumenti di gestione informativa digitale per gli interventi di nuova costruzione e per quelli sull’esistente con costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro. Per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, l’obbligo opera con riferimento alla soglia euro-unitaria. Restano escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, salvo che l’opera originaria sia stata già realizzata mediante strumenti digitali.

L’obbligo segna un passaggio da un sistema documentale tradizionale a un modello in cui il dato informativo strutturato diventa parte integrante del procedimento e del contratto. Il modello informativo non è più un allegato tecnico, ma un elemento centrale del ciclo decisionale, della validazione progettuale e della gestione esecutiva.

Questo mutamento normativo va letto anche alla luce del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice. La digitalizzazione non è fine a sé stessa: è lo strumento attraverso cui si intende ridurre il rischio di varianti, migliorare la prevedibilità dei costi, rafforzare il controllo sull’esecuzione e assicurare tempi più certi. In altre parole, la gestione informativa digitale diventa funzionale alla qualità dell’investimento pubblico.

Le Linee Guida intervengono proprio in questo punto, chiarendo come tradurre l’obbligo normativo in organizzazione concreta, evitando che la digitalizzazione resti confinata a una dimensione meramente tecnologica.

Uno degli aspetti più significativi chiariti dalle Linee Guida riguarda l’atto di organizzazione previsto dall’Allegato I.9 del Codice.

Più che un documento, l’atto rappresenta lo strumento attraverso cui la stazione appaltante dimostra di aver strutturato in modo consapevole la propria capacità di governare la gestione informativa digitale.

Questi gli elementi essenziali sui quali deve fondarsi:

  • definizione delle competenze interne e dei fabbisogni formativi;
  • individuazione dei ruoli connessi alla gestione informativa digitale;
  • descrizione delle infrastrutture hardware e software adottate;
  • adozione di un approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio;
  • previsione di meccanismi di aggiornamento e monitoraggio periodico.

In questo passaggio si coglie il mutamento di paradigma: la gestione informativa digitale entra nella sfera della responsabilità amministrativa, con implicazioni che incidono sul procedimento, sulla validazione progettuale e sulla fase esecutiva.

Altro punto fondamentale è la distinzione delle figure coinvolte nella gestione informativa digitale, evitando sovrapposizioni e ambiguità che in passato hanno generato incertezze.

In particolare, le Linee Guida indicano:

  • il gestore dei processi digitali (BIM manager), che opera a livello organizzativo con una funzione trasversale alla struttura della stazione appaltante, presidia la coerenza metodologica, l’aggiornamento delle procedure interne e l’allineamento con gli standard tecnici e normativi;
  • il gestore dell’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat), che garantisce il corretto funzionamento dell’ambiente informativo, la tracciabilità delle versioni, la profilazione degli accessi e la sicurezza del dato;
  • il coordinatore dei flussi informativi, figura che opera in raccordo con il RUP e assicura che la produzione e lo scambio dei modelli informativi avvengano secondo le regole stabilite nei documenti di gara.

Nella fase esecutiva può essere previsto un supporto alla direzione lavori per la gestione e l’aggiornamento del modello “as built”, con evidenti ricadute sulla fase di collaudo.

Le responsabilità connesse a queste funzioni incidono concretamente in tutte le fasi del ciclo di vita degli appalti, con particolare riferimento a:

  • validazione del progetto;
  • gestione delle interferenze;
  • controllo delle varianti;
  • verifica della coerenza tra modello informativo e stato di avanzamento dei lavori;
  • consegna finale del patrimonio informativo dell’opera.

Il modello digitale, in questo assetto, diventa oggetto contrattuale a tutti gli effetti.

Altro passaggio centrale delle Linee Guida riguarda l’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat). L’ACDat non va confuso con una piattaforma di caricamento file, ma rappresenta un’infrastruttura digitale che deve garantire:

  • tracciabilità delle revisioni;
  • gestione strutturata dei flussi informativi;
  • interoperabilità con formati aperti e non proprietari;
  • sicurezza e integrità del dato;
  • possibilità di integrazione con le banche dati della pubblica amministrazione.

Il richiamo ai formati aperti è una garanzia di concorrenza e neutralità tecnologica, coerente con i principi del Codice, che evita situazioni di lock-in e consente alla stazione appaltante di mantenere il controllo del patrimonio informativo lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.

La pubblicazione delle Linee Guida è funzionale anche al raggiungimento della milestone PNRR M1C1-97 ter, inserendosi in un quadro più ampio di modernizzazione amministrativa.

La digitalizzazione è concepita come strumento di:

  • riduzione delle varianti in corso d’opera;
  • maggiore prevedibilità dei costi;
  • controllo puntuale dei tempi;
  • mitigazione del rischio di insuccesso dell’investimento.

In questo senso, la gestione informativa digitale si collega direttamente al principio del risultato. Non è un adempimento burocratico, ma un fattore strutturale di qualità.

Le Linee Guida chiariscono che la digitalizzazione non è un’opzione tecnologica, ma un obbligo organizzativo che incide sulla struttura della stazione appaltante.

Dal punto di vista concretamente operativo, le stazioni appaltanti dovranno:

  • verificare la propria soglia di applicazione dell’obbligo;
  • adottare e aggiornare l’atto di organizzazione;
  • individuare formalmente ruoli e responsabilità;
  • investire in formazione qualificata;
  • dotarsi di un ACDat conforme ai requisiti di interoperabilità e sicurezza;
  • integrare la gestione informativa nei documenti di gara (capitolato informativo, offerta di gestione informativa, piano di gestione informativa).

L’impegno è quindi quello di costruire una capacità amministrativa digitale coerente con il nuovo Codice, garantendo una qualità più alta della spesa pubblica e una maggiore maturità del sistema degli appalti.

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