Tratto da: Lavoripubblici
Nelle procedure negoziate, se gli operatori in possesso dei requisiti sono molti di più di quelli indicati dalla normativa, si può limitarne il numero? E, in quel caso, il RUP può scegliere discrezionalmente chi invitare evitando il sorteggio?
A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 4013 del 5 febbraio 2026, è intervenuto sulle modalità operative degli affidamenti sottosoglia, affrontando una questione sulla quale si era già espressa anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il quesito riguarda il sottosoglia e, in particolare, le procedure negoziate previste dall’art. 50, comma 1, lettere da c) ad e), del D.Lgs. n. 36/2023.
Viene chiesto se, dopo aver individuato criteri oggettivi per la selezione degli operatori economici, qualora i soggetti in possesso dei requisiti risultino in numero superiore a quello che si intende invitare (ad esempio dieci operatori nei lavori di cui alla lett. d)), sia possibile limitare il numero degli inviti ed effettuare una selezione discrezionale del RUP tra gli operatori qualificati, evitando il sorteggio casuale.
Per comprendere la decisione del Ministero, è importante circoscrivere il quadro normativo di riferimento.
Le procedure oggetto del quesito sono quelle negoziate senza bando previste dall’art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.Lgs. n. 36/2023, applicabili ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
La norma stabilisce che la stazione appaltante deve consultare almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, nonché per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia europea. Per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia di cui all’art. 14, gli operatori da consultare sono almeno dieci.
L’espressione “almeno” individua quindi un numero minimo di operatori da invitare.
Accanto a questo profilo, l’art. 50, comma 2, vieta il ricorso al sorteggio o ad altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, salvo la presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, quando non risulti praticabile alcun altro metodo di selezione.
Il divieto è ribadito anche dall’Allegato II.1 al Codice, dal Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024 e da precedenti pareri del MIT, tra cui il n. 3024 del 27 febbraio 2025.
Il Parere n. 4013 si inserisce in continuità con questo orientamento.
Il primo chiarimento riguarda il numero degli operatori da invitare.
L’art. 50 utilizza l’espressione “almeno cinque” o “almeno dieci”. Non si tratta quindi di un numero massimo, ma di una soglia minima. La norma garantisce un livello minimo di confronto concorrenziale, senza introdurre un limite rigido al numero degli inviti.
Il secondo punto riguarda il sorteggio.
Il MIT richiama l’art. 50, comma 2, che ne vieta l’utilizzo, salvo situazioni particolari e specificamente motivate, quando non sia praticabile alcun altro metodo di selezione. Il divieto è stato ribadito dall’Allegato II.1 e dal Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024, che ha escluso l’uso del sorteggio come metodo ordinario e ha chiarito che anche criteri solo apparentemente neutrali, come l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, non sono compatibili con il sistema.
Nello stesso senso si era espresso anche il MIT con precedenti pareri, tra cui il n. 3024 del 27 febbraio 2025.
Nel caso oggetto del parere n. 4013, il Ministero afferma che, quando gli operatori qualificati sono in numero superiore rispetto a quelli che si intende invitare, il RUP può procedere alla selezione senza ricorrere al sorteggio. La scelta deve poggiare su criteri già individuati, oggettivi e coerenti con l’oggetto dell’affidamento, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
Non è una valutazione rimessa alla mera scelta del RUP, ma una selezione che deve trovare fondamento in criteri già definiti e oggettivamente applicabili.
Il parere chiarisce come debba essere gestita la selezione quando gli operatori qualificati sono più numerosi rispetto a quelli che si intende invitare.
Il numero indicato dall’art. 50 è un minimo. Se la stazione appaltante decide di invitare più operatori, può farlo senza violare la norma.
Se, invece, intende contenere il numero degli inviti, non può ricorrere automaticamente al sorteggio. Occorre applicare criteri oggettivi.
La scelta deve trovare fondamento in parametri già indicati negli atti della procedura: nella determina a contrarre, nell’avviso di indagine di mercato o nel regolamento interno sugli elenchi. I criteri non possono essere definiti dopo aver conosciuto i nominativi.
La selezione costituisce quindi l’applicazione coerente di criteri già stabiliti, pertinenti rispetto all’oggetto dell’affidamento e verificabili dall’esterno.
Il parere conferma un equilibrio già tracciato dal Codice e dalla prassi applicativa: il sorteggio resta una soluzione residuale, ammessa solo nelle condizioni eccezionali previste dalla norma.
Dal Parere MIT 5 febbraio 2026, n. 4013 si ricavano indicazioni operative per la gestione delle procedure negoziate sottosoglia:
- i cinque o dieci operatori previsti dall’art. 50 costituiscono un numero minimo di inviti, non un limite massimo;
- il sorteggio può essere utilizzato solo nei casi eccezionali previsti dalla norma e con adeguata motivazione;
- se gli operatori qualificati sono in numero superiore rispetto a quelli che si intende invitare, il RUP può procedere alla selezione senza ricorrere al sorteggio;
- la selezione deve essere fondata su criteri previamente individuati negli atti della procedura, oggettivi e coerenti con l’oggetto dell’affidamento.
Nelle procedure negoziate, il punto non è comprimere il numero degli operatori né ricorrere a meccanismi casuali, ma impostare correttamente i criteri di selezione e applicarli in modo coerente e motivato.

