tratto da biblus.acca.it

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, 12 febbraio 2026, n. 5757, affronta un tema importante nel sistema prevenzionistico delineato dal D.lgs. 81/2008: la responsabilità datoriale nei lavori affidati in appalto con esposizione a rischio amianto e il valore giuridico della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Si conferma che la nomina dell’RSPP non costituisce delega di funzioni e non trasferisce la posizione di garanzia. Ne consegue che datore di lavoro e dirigenti restano penalmente responsabili per l’omessa informazione e gestione del rischio, anche in presenza di un servizio di prevenzione formalmente istituito.

Il caso: lavori in appalto con esposizione ad amianto

La vicenda trae origine da lavori appaltati in un contesto caratterizzato da presenza di materiali contenenti amianto. L’accusa ha riguardato:

  • omessa informazione sui rischi specifici (all’interno dell’ambiente in relazione ai lavori edili di rimozione di pannelli eternit contenenti amianto);
  • carente cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatore;
  • mancata adozione di misure preventive adeguate.

Il cuore giudizio è stato l’assunto difensivo secondo cui la designazione dell’RSPP avrebbe trasferito le responsabilità prevenzionistiche. La Cassazione ha respinto tale impostazione, evidenziando che l’obbligo informativo sui rischi interferenziali e specifici permane in capo ai garanti della sicurezza.

Direttore generale: titolare della responsabilità operativa ed esecutiva

In particolare, il giudice ha ritenuto che l’imputato, nella sua qualità di direttore generale, pur in presenza di un responsabile della sicurezza nominato, fosse titolare della responsabilità operativa ed esecutiva della società, con conseguente obbligo specifico di controllo e vigilanza. Tuttavia, osserva il ricorrente, dagli atti e dai documenti presenti nel fascicolo del dibattimento risulta chiaramente che, all’epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di mero direttore generale e non era titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto ai rischi connessi alle lavorazioni edilizie. Infatti, un responsabile della sicurezza era stato appositamente nominato dal committente, soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche per valutare i rischi legati ai lavori affidati all’appaltatore e per adempiere ai relativi obblighi informativi. Tale circostanza è confermata dal fatto che il responsabile nominato aveva già predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), anch’esso acquisito nel dibattimento.

Pertanto, gli oneri di informazione gravavano sul responsabile per la sicurezza e sul datore di lavoro committente e non già sul ricorrente.

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