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Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Legittimazione ad impugnare

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimato non solo ad impugnare innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, della n. 287 del 1990, gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato; ma anche a proporre tutte le azioni previste dal diritto processuale amministrativo, ivi compresa l’azione avverso il silenzio, nel caso di inerzia o di rifiuto di una determinata amministrazione pubblica di conformarsi al parere motivato emesso dall’Autorità ai sensi del comma 2 del medesimo art. 21-bis. (1).

Autorità amministrative indipendenti – Autorità della concorrenza e del mercato – Partecipazione societaria – Oneri motivazionali – Amministrazione comunale

In base al combinato disposto degli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, quando una pubblica amministrazione, nella specie un’amministrazione comunale, acquisisce una partecipazione societaria, anche indiretta, è tenuta ad assolvere agli oneri di motivazione analitica di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, con trasmissione della relativa delibera all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato e alla Corte dei conti, ancorché detta partecipazione sia stata acquisita per il tramite di una propria società quotata. Ciò perché le pubbliche amministrazioni possono essere socie, anche indirette, di società di capitali, di diritto comune o quotate, solo se e nella misura in cui dimostrino in modo analitico che tale partecipazione azionaria sia lo strumento necessario e conveniente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. (2).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini

T.a.r. per il Veneto, sezione I, 20 gennaio 2026, n. 110 – Pres. Pasanisi, Est. Ramon

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