Sentenza del 17/11/2025 n. 337/1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca
Nullità sanabile del ricorso introduttivo cartaceo
Il ricorso introduttivo del giudizio redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo, trasformato in copia-immagine e notificato all’Amministrazione a mezzo di posta elettronica certificata, in violazione dell’art. 16-bis, comma 3, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella versione risultante dalla sostituzione ad opera dell’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, non è inesistente, ma affetto da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca, sezione 1, del 17 novembre 2025, n. 337, invocando precedenti di legittimità (Cass. civ., sez. V, del 3 dicembre 2024, n. 30950; Cass. civ., SS.UU., del 15 dicembre 2015, n. 14916; Cass. civ., SS.UU., del 12 marzo 2024, n. 6377; Cass. civ., sezione lavoro, del 2 luglio 2024, n. 17969).
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto raggiunto lo scopo, in seguito alla costituzione dell’Agenzia resistente che, peraltro, non ha revocato in dubbio né l’idoneità dell’atto notificatole a rappresentare l’intelligibile contenuto di una domanda giudiziale, né la provenienza e riferibilità dello stesso al difensore che dal testo e dalla sottoscrizione manualmente appostavi appariva esserne l’autore.
Testo integrale della sentenza.

