tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 5/12/2025 n. 253/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia

Pagamento in misura ridotta e ammissibilità del ricorso

Il pagamento dell’accertamento in misura ridotta, anche se a pretesi fini cautelari, rende inammissibile il ricorso tributario.
A questa conclusione sono giunti i giudici della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente, il quale aveva proceduto al pagamento ridotto “ai fini cautelari”, senza alcun intento di prestare acquiescenza all’atto impugnato ed anzi preannunciando di volerlo contestare. 
Secondo la Corte, il pagamento in misura ridotta dell’avviso di accertamento è un modo di definizione del rapporto tributario, è cioè uno strumento deflattivo, che comporta un risparmio economico per il contribuente ed il vantaggio per l’Ufficio di evitare l’insorgenza di una lite tributaria. Pertanto, a parere della Corte, l’unico significato del pagamento ridotto, è quello della adesione all’atto tributario, senza la possibilità di metterlo più in discussione.

Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF.

 

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