Giustizia amministrativa – Appello – Intervento ad adiuvandum – Opposizione di terzo – Ricorso – Nullità notificazione
L’opposizione di terzo formulata – con intervento ad adiuvandum nel giudizio di appello, con richiesta di rimessione al primo giudice, ex art. 105 comma 1 c.p.a. – dai controinteressati pretermessi per nullità della notifica del ricorso di primo grado, per essere stata disposta la notifica per pubblici proclami in assenza dei relativi presupposti, è astrattamente fondata, in quanto ai sensi dell’art. 41 comma 4 c.p.a. la notifica per pubblici proclami va disposta solo in considerazione dell’elevato numero dei destinatari e della oggettiva (e comprovata) difficoltà della loro identificazione; peraltro, può prescindersi dalla rimessione al primo giudice, per difetto di interesse, laddove sia fondato l’appello principale proposto dai cointeressati. (1).
Nella fattispecie in esame viene in rilievo l’appello proposto da alcune imprese, controinteressate nel ricorso di primo grado proposto da Legambiente per accesso ambientale con richiesta al Comune di Carrara dei “dati, e/o documenti contenenti i dati, dei quantitativi annui (espressi in tonnellate) dei materiali estratti da ogni cava, ubicata in tutto e/o in parte nel territorio amministrativo del Comune di Carrara, nel periodo temporale compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2023, suddivisi nelle tipologie in cui sono stati classificati nei rispettivi anni e recanti, in relazione a ciascuna cava, l’espressa indicazione della ragione sociale del concessionario e del soggetto effettivamente autorizzato all’esercizio dell’attività estrattiva”. Nello specifico il Comune aveva rilasciato la maggior parte delle informazioni richieste, ma aveva omesso di indicare il nominativo o codice identificativo della cava e quindi la sua localizzazione ed il nominativo del concessionario autorizzato alla coltivazione. Il giudice di prime cure, dopo avere disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese controinteressate, cui il ricorso non era stato individualmente notificato, con notifica per pubblici proclami, aveva accolto il ricorso. In motivazione il Consiglio di Stato ha precisato che non poteva disporsi la notifica per pubblici proclami in quanto non ricorreva né il presupposto dell’elevato numero dei controinteressati (sessantuno), né della loro non identificabilità o della difficoltà di notifica, posto che era stata data comunicazione dell’istanza di Legambiente trasmessa dal Comune di Carrara ai sessantuno operatori, inviata per conoscenza anche alla stessa Legambiente, la quale, dunque, era stata sin da subito edotta, avendone ricevuto conoscenza effettiva, dei dati nominativi e degli indirizzi di posta certificata delle aziende lapidee controinteressate.
Ambiente – Accesso – Informazioni commerciali – Riservatezza – Bilanciamento
Se è vero che ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, attuativo della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 , l’autorità pubblica deve rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, qualora si opponga, in sede di contraddittorio procedimentale o in sede giudiziale, una legittima causa di esclusione, è necessario che l’istante dimostri la consistenza e la specifica rilevanza dell’interesse alla ostensione per consentire a chi detiene le informazioni di ponderare gli interessi in conflitto e, successivamente, al giudice di sindacare la congruità di tale giudizio rispetto al parametro generale di ragionevolezza. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che, a fronte dell’istanza di accesso in materia ambientale volto alla conoscenza della produzione di ogni specifica cava, riferibile a ciascun operatore, che consentirebbe di misurare la forza commerciale delle imprese attive nel sito, in termini di capacità di offerta sui distinti mercati delle varie tipologie di materiale estratto, sussiste il diritto alla riservatezza delle informazioni commerciali in capo ai medesimi operatori, idoneo a configurare l’ipotesi di esclusione di cui all’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 195 del 2005; pertanto ha ritenuto che nell’ipotesi di specie non sussistesse un tale interesse qualificato e circostanziato a conoscere i dati identificativi omessi, anche tenuto conto che l’ampio corredo di informazioni già comunicate a Legambiente consentiva di esercitare in modo efficace il potere di controllo sul grado di impatto che l’attività di escavazione ha sulla matrice suolo.
Ambiente – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Interesse ambientale – Valutazione
In tema di accesso in materia ambientale è legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall’istanza stessa emerga che l’interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, concorrenziali, di controllo generalizzato, anticompetitivi; pertanto, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’eventuale diniego espresso o tacito (e prima ancora la stessa amministrazione) ben può pronunciarsi sull’effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente “ambientale” agli effetti dell’accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente le “informazioni ambientali” da lui ricercate. (3).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2023, n. 2635; sez. V, 10 novembre 2022, n. 9843
Consiglio di Stato, sezione IV, 11 dicembre 2025, n. 9787 – Pres. Carbone, Est. Monteferrante

