Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Procedimento per l’imposizione del vincolo – Comunicazione di avvio del procedimento – Mancanza – Illegittimità
L’atto di apposizione del vincolo di bene culturale va annullato, per violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, qualora il ricorrente non si limiti a dedurre la mera violazione formale derivante dall’omessa comunicazione di avvio del procedimento ma apporti anche elementi nuovi e specifici che, ove fosse stato correttamente attivato il contraddittorio procedimentale, avrebbero potuto condurre a diversa determinazione. (1).
Nel caso di specie, la Soprintendenza aveva apposto il vincolo su una Ferrari serie Polizia del 1962; il ricorrente aveva dedotto che: i) il veicolo in questione appartiene ad un modello di serie prodotto in circa 1000 esemplari, circostanza che, di per sé, esclude l’eccezionalità tecnica e collezionistica; ii) la distruzione dell’altro esemplare appartenuto alla Polizia di Stato non determinava l’unicità o l’eccezionalità del veicolo dell’appellante perché esso rimane identico a tutti gli altri modelli Ferrari 250 GTE 2+2 tuttora esistenti; iii) le modifiche richiamate nel provvedimento impugnato erano inidonee ad attribuire all’autovettura un carattere di eccezionalità o un interesse culturale superiore rispetto al modello originario; iv) la circostanza secondo cui il veicolo sarebbe stato condotto dal maresciallo Spatafora non può assumere rilievo ai fini del riconoscimento dell’interesse storico, trattandosi di fatti frutto di mera fantasia, in quanto rappresentati in un film e non storicamente accaduti)
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 414 del 2021.
Consiglio di Stato, sezione VI, 25 novembre 2025, n. 9219 – Pres. De Felice, Est. Pascuzzi

