Tratto da: ANAC
Sono numerose le criticità riscontrate in sede di vigilanza e di precontenzioso
Viste le numerose criticità riscontrate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, sia in sede di vigilanza che in sede di precontenzioso, negli affidamenti di gestione dei canili, con delibera n.527 approvata dal Consiglio del 17 dicembre 2025 Anac ha deciso di fornire alle amministrazioni precise indicazioni al riguardo.
Le criticità accertate hanno riguardato: una scorretta e/o del tutto assente progettazione, e a monte della programmazione, da parte delle amministrazioni; con riguardo al servizio di assistenza veterinaria, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, il mancato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; un uso illegittimo ed improprio dell’affidamento diretto; un’individuazione della tariffa giornaliera per cane posta a base di gara incongrua e del tutto insufficiente a garantire un servizio qualitativamente elevato; un ricorso improprio all’istituto dell’affidamento dei servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 36/2023 e dell’istituto della proroga tecnica.
Le indicazioni fornite dall’Autorità:
1. Le amministrazioni valutano se sussistono le condizioni per procedere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione secondo il codice del terzo settore oppure per la sottoscrizione di convenzioni con organismi individuati dal codice del terzo settore. La scelta tra le alternative è effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della tipologia del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi perseguiti, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità e/o opportunità di coinvolgere gli enti del terzo settore nelle varie fasi.
2. Nel caso in cui le amministrazioni ricorrano agli affidamenti assoggettati al codice dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 36/2023, comprese quelle riferite alla digitalizzazione, alla trasparenza e alla pubblicità legale degli atti, nonché quelle in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Si ricorda alle amministrazioni che la differenza tra le due alternative risiede nel fatto che, diversamente dalle procedure ad evidenza pubblica assoggettate al decreto legislativo 36/2023, gli istituti previsti dal codice del terzo settore rappresentano modelli di amministrazione condivisa ispirati al principio di solidarietà e non al principio della concorrenza. Più specificamente, negli affidamenti di cui al decreto legislativo 36/2023, i criteri sono già prestabiliti dall’amministrazione, che, all’esito della procedura di gara, sceglie l’offerta ritenuta migliore in termini di qualità e/o di prezzo. Viceversa, la co-programmazione e la co-progettazione costituiscono forme di collaborazione e di cooperazione tra l’amministrazione e gli enti del terzo settore, finalizzate a sviluppare progetti e interventi che rispondano ai bisogni della collettività.
3. Le amministrazioni sono tenute a procedere all’adozione del programma triennale dei servizi e dei relativi aggiornamenti annuali. Le amministrazioni procedono ad effettuare un’adeguata programmazione in modo da addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare e degli interventi da realizzare. Una programmazione ponderata sulle effettive esigenze dell’amministrazione costituisce, infatti, uno strumento fondamentale per limitare il ricorso agli istituti della proroga e/o dell’affidamento diretto.
4. E’ necessario effettuare una corretta e puntuale progettazione dell’affidamento. Anche se per i servizi la progettazione è articolata in un unico livello, la stessa appare indispensabile per avere un servizio qualitativamente elevato e rispondente alle reali necessità dell’amministrazione. Le amministrazioni sono tenute ad individuare, all’interno dei capitolati e della documentazione di gara, correttamente i servizi da affidare. In via esemplificativa, si ritiene necessario: chiarire se l’affidamento di che trattasi riguarda la gestione di un canile sanitario o di un canile rifugio oppure entrambi; individuare puntualmente l’oggetto dell’affidamento specificando i servizi messi a gara e le prestazioni richieste; indicare il luogo e le modalità di erogazione del servizio o dei servizi, in modo da evitare discordanze tra la fase dell’affidamento e la successiva fase esecutiva.
5. Corollario di una specifica progettazione è anche una corretta individuazione della tariffa giornaliera per cane da porre a base di gara. Più specificamente, le amministrazioni sono tenute all’individuazione di una tariffa che sia congrua per assicurare il sostentamento ed il benessere dell’animale. In tale ottica, è possibile parametrare la tariffa sulla base della grandezza (piccola, media e grande), dell’età (cuccioli e adulti) e dell’aggressività del cane.
6. Non si deve abusare dell’istituto dell’affidamento evitando di frazionare artatamente il valore del servizio in modo da rientrare nella soglia di importo stabilito dal codice dei contratti pubblici per gli affidamenti diretti. In tal senso, si richiamano le amministrazioni a stimare correttamente l’importo dei servizi da affidare.
7. Si richiamano le amministrazioni ad applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tale criterio è, infatti, quello maggiormente in grado di assicurare qualità nell’erogazione del servizio.
8. Si richiamano le amministrazioni alla corretta applicazione dell’istituto dell’affidamento dei servizi analoghi, ricordando che il ricorso a tale istituto non può essere mai finalizzato ad eludere l’indizione di una nuova procedura di gara. A tal fine, si ricorda che la possibilità di affidare servizi analoghi al medesimo contraente deve essere prevista sin dal primo affidamento, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del valore globale dell’affidamento, le amministrazioni devono prendere in considerazione anche i servizi analoghi oggetto di eventuale ripetizione.
9. La proroga tecnica in corso di esecuzione è un istituto di carattere eccezionale finalizzato alla prosecuzione del servizio per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, in presenza di oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione dell’affidamento. Le amministrazioni possono, quindi, ricorrere alla proroga tecnica solo in casi eccezionali ed in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, con la conseguenza che la stessa non può mai assumere carattere ordinario o reiterato.
10. La fase esecutiva del servizio costituisce una fase di notevole rilevanza perché assicura il perseguimento dell’interesse pubblico sotteso all’indizione della procedura di gara, ossia lo svolgimento del servizio a regola d’arte, in adempimento a quanto stabilito dalla documentazione di gara e dal contratto. In sede di predisposizione dei documenti di gara, vanno regolamentati i controlli e le verifiche da svolgersi durante la fase esecutiva. A tal proposito, è necessario che nella documentazione di gara e in quella contrattuale si specifichino i ruoli e le funzioni dei soggetti preposti ad effettuare i controlli, anche prevedendo ispezioni a sorpresa con cadenza periodica.

