tratto da cdp.it

Casi particolari di contratti d’appalto, ribadite le indicazioni sull’imposta di bollo

L’Agenzia chiarisce che alcune fattispecie di contratti di servizi, pur essendo sottratti alla disciplina del relativo Codice, sono comunque da assoggettare all’imposta di bollo 

La tipologia di contratti di appalto che in base a una disposizione legislativa o amministrativa di favore sono esclusi dalla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, precisamente quelli relativi a servizi aggiudicati  da  una  stazione  appaltante  a  un  ente  che  sia  una  stazione  appaltante  o un’associazione di stazioni appaltanti (articolo 56, comma 1 del Dlgs 36/2023), non sono esclusi del tutto dall’imposta di bollo, ma scontano il tributo nelle forme semplificate, come indicato dall’articolo 18, comma 10 del citato Codice.

 È la sintesi della risposta dell’Agenzia alla consulenza giuridica n. 1/2026.

Prima di rispondere, l’Agenzia passa in rassegna innanzitutto la normativa sull’imposta di bollo (Dpr n. 642/1972) che prevede l’applicazione dell’imposta su tutti gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa. Proseguendo l’analisi del quadro normativo, l’Agenzia prende in esame le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici emanato con il Dlgs n. 36/2023, in linea con i principi stabiliti dalla normativa europea. Il Codice disciplina in modo dettagliato gli appalti pubblici, cioè i contratti onerosi stipulati per iscritto tra operatori economici e stazioni appaltanti per lavori, forniture o servizi. In particolare, l’articolo 18, comma 10, stabilisce che l’imposta di bollo dovuta dall’appaltatore è determinata sulla base della tabella allegata, e deve essere versata una sola volta al momento della stipula, in misura proporzionale al valore del contratto. Tale tabella sostituisce le precedenti modalità di calcolo (Dpr n. 642/1972), fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale.

L’allegato prevede che l’imposta sia calcolata per scaglioni in base all’importo massimo del contratto, comprese opzioni e rinnovi, mentre gli affidamenti sotto i 40 mila euro sono esenti. Inoltre, il pagamento eseguito dall’appaltatore ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di selezione e all’esecuzione dell’appalto, con esclusione di fatture e documenti simili.

In sintesi, questa norma mira a semplificare e razionalizzare il sistema, rendendo unico e anticipato il pagamento dell’imposta.

L’Agenzia menziona nella consulenza giuridica anche la Circolare 22 del 2023 con cui viene chiarito che l’imposta versata alla stipula copre l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore fino alla completa esecuzione del contratto, sostituendo quella prevista dal citato Dpr 642/1972.

Nel richiamare il quadro normativo e di prassi sulla disciplina del bollo, l’Agenzia, al fine di fornire un indirizzo di carattere unitario, precisa che i contratti richiamati dall’articolo 56, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) non sono completamente esclusi dalla sua disciplina, dovendo comunque rispettare principi essenziali, tra cui le forme contrattuali previste dall’articolo 18 del Codice. La citata semplificazione del versamento dell’imposta di bollo vale quindi per tutti i contratti specificamente individuati dal Codice.

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