tratto da biblus.acca.it

Le fattispecie elencate dall’art. 20 del D.Lgs 199/2021 sulle aree idonee alle rinnovabili vanno lette nei termini di completa autonomia o alternatività e non in termini di concorrenza necessaria.

Pertanto un’area deve considerarsi idonea se rispetta i requisiti della lettera c-ter o, nel solo caso di mancata applicazione di quest’ultima norma, se rispetta i requisiti della lettera c-quater, senza necessità di cumulo dei requisiti previsti dalle due norme, con conseguente ampliamento dell’ambito delle aree idonee.

È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10383 del 30 dicembre 2025 precisando – in continuità con una precedente sentenza del TAR Toscana – che l’eventuale non operatività della lettera c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-ter, in quanto la seconda delle due disposizioni (c-quater) mira, nelle chiare intenzioni del legislatore, ad aggiungere una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (c-ter).

Ciò si evince dai lavori preparatori del D.L. 50/2022 dove si legge che, “con l’introduzione della lettera c-quater), il legislatore, nell’ottica di favor per l’istallazione degli impianti di energie rinnovabili, ha voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere “a”, “b”, “c’” ‘”c-bis”, “c-bis.1” e “c-ter”), anche (“c-quater”) superfici non ancora modificate da attività antropiche“.

Il principio è particolarmente importante anche alla luce delle successive modifiche apportate dal Testo Unico Rinnovabili e dal Decreto Aree idonee 2025 (l’art. 20 è stato abrogato dal D.lgs. 190/2024, a sua volta modificato dal D.L. 175/2025)Le norme vanno lette sempre come l’elenco delle varie casistiche in cui un’area può essere ritenuta idonee, in termini di alternatività e non di concorrenza.

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