La sentenza della Corte di Cassazione 1908/2026 trae origine da un grave infortunio sul lavoro occorso a un dipendente di una società cooperativa operante in regime di subappalto.
Il lavoratore, formalmente assunto per lo svolgimento di attività di pulizia all’interno di un cantiere, veniva impiegato abitualmente in mansioni diverse e ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste.
Durante l’esecuzione di tali attività “di fatto”, non contemplate nel contratto di subappalto, il dipendente riportava gravi lesioni personali a seguito di un incidente riconducibile all’uso di attrezzature non idonee e all’assenza di adeguate misure di prevenzione.
L’accusa
L’imputata, datrice di lavoro, nonché legale rappresentante della ditta è stata giudicata penalmente responsabile delle gravi lesioni subite da un lavoratore in conseguenza di un infortunio, per:
- aver consentito che lo stesso svolgesse attività lavorative diverse da quelle che formavano oggetto del contratto;
- non averlo dotato di un’attrezzatura conforme e idonea;
- non avergli fornito un’adeguata formazione/informazione in tema di salute e di sicurezza;
- non aver valutato i rischi e le condizioni dell’attività di fatto svolta.
La difesa
Con ricorso per cassazione, la difesa dell’imputata censurava la sentenza di appello sotto un duplice profilo. In primo luogo, deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione per non aver i giudici di merito adeguatamente scrutinato il profilo soggettivo dell’esigibilità della condotta, sostenendo che la responsabilità sarebbe stata affermata in modo automatico sulla base della sola violazione di norme cautelari. A detta della difesa, mancava la prova della concreta conoscenza, da parte della datrice di lavoro, di prassi operative difformi rispetto alle prescrizioni contrattuali e di sicurezza, nonché la dimostrazione dell’omesso controllo sull’operato dei preposti.
In secondo luogo, veniva contestata l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., ritenuta erronea in quanto fondata sulla gravità delle lesioni e sulla pluralità delle omissioni, elementi che – secondo la prospettazione difensiva – non avrebbero automaticamente precluso l’applicazione dell’istituto, anche in presenza di un’aggravante ex art. 583 cod. pen.
La decisione dei giudici
La Corte di Cassazione, Quarta Sezione penale, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo profilo, i giudici di legittimità hanno evidenziato l’aspecificità delle censure difensive, rilevando come esse si limitassero a riproporre argomentazioni già esaminate e puntualmente confutate dalla Corte di appello. Quest’ultima aveva infatti ricostruito in modo articolato sia il versante oggettivo sia quello soggettivo della colpa, valorizzando l’abitualità dello svolgimento di mansioni estranee al subappalto, la prevedibilità dell’evento lesivo e l’esigibilità, in capo alla datrice di lavoro, di una condotta alternativa conforme alle regole di prevenzione.
Con riferimento alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano escluso la particolare tenuità del fatto alla luce della gravità complessiva delle omissioni e della rilevante entità delle lesioni subite dal lavoratore. Secondo la Cassazione, tali elementi integrano una motivazione coerente con i parametri normativi per la valutazione dell’offesa, senza che possa assumere rilievo decisivo la sola astratta compatibilità dell’istituto con l’aggravante contestata.
In conclusione, la sentenza ribadisce il principio secondo cui il datore di lavoro risponde penalmente anche delle attività lavorative di fatto svolte dai dipendenti, qualora esse siano tollerate o comunque prevedibili, e rafforza l’orientamento giurisprudenziale che esclude automatismi nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di violazioni antinfortunistiche gravi e plurime.

