tratto da biblus.acca.it

l principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure di gara, sancito dall’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, opera esclusivamente con riferimento ai requisiti di ordine generale e non si estende ai requisiti speciali o tecnici, che possono essere legittimamente modulati dalla stazione appaltante in funzione della specificità dell’appalto. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sentenza n. 9313/2025, che ha confermato la pronuncia del TAR Lazio n. 3295/2025, fornendo importanti indicazioni operative in materia di soccorso istruttorio ed esclusione dalla gara.

Il fatto

Il caso trae origine dall’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara per la stipula di un Accordo Quadro. La causa dell’esclusione risiede nell’omesso deposito della documentazione tecnica a comprova dei requisiti minimi in fase di offerta entro il termine assegnato di sei giorni,  a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio. Contro il provvedimento espulsivo, la società proponeva ricorso al TAR, contestando:

  • l’irragionevolezza del termine assegnato;
  • la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, decisione successivamente impugnata davanti al Consiglio di Stato.

La posizione della stazione appaltante

L’amministrazione resistente chiedeva il rigetto dell’appello, richiamando l’art. 101 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina il soccorso istruttorio e prevede espressamente l’esclusione dell’operatore economico che non ottemperi alle richieste nel termine assegnato. La stazione appaltante precisava, inoltre, che la documentazione tecnica era necessaria per verificare la conformità dei prodotti offerti alle specifiche della lex specialis, anche in una procedura basata sul minor prezzo.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le argomentazioni dell’amministrazione, ribadendo che:

  • anche nelle gare al prezzo più basso, la stazione appaltante ha l’obbligo di verificare la rispondenza tecnica dell’offerta alle prescrizioni del bando;
  • il principio di tassatività delle cause di esclusione non limita il potere dell’amministrazione di definire requisiti speciali o tecnici, purché coerenti con l’oggetto dell’appalto.

A sostegno di tale impostazione, il Collegio ha richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 6/2025, secondo cui le stazioni appaltanti possono discrezionalmente individuare requisiti tecnici e specifici del contratto, in funzione delle esigenze concrete della prestazione richiesta.

Il soccorso istruttorio e il termine perentorio

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, che riconosce:

  • la natura perentoria del termine assegnato per l’integrazione documentale, funzionale a garantire la rapidità e l’efficienza dell’istruttoria;
  • la legittimità della sanzione espulsiva in caso di mancato rispetto del termine;
  • l’assenza di un obbligo di motivazione rafforzata del provvedimento di esclusione, essendo sufficiente il richiamo alla mancata ottemperanza alla richiesta istruttoria.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha chiarito che il principio di tassatività delle cause di esclusione opera esclusivamente con riferimento ai requisiti generali, mentre i requisiti tecnici e speciali possono essere legittimamente definiti dalla stazione appaltante in funzione dell’oggetto dell’appalto. Ne consegue che la mancata ottemperanza, nei termini perentori, alle richieste formulate in sede di soccorso istruttorio giustifica l’esclusione dalla gara, anche nelle procedure aggiudicate al minor prezzo. La decisione rafforza il potere discrezionale dell’amministrazione nella verifica della conformità tecnica delle offerte.

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