tratto da biblus.acca.it

Niente automatismi per fatti oltre il triennio o imputati a soggetti senza ruoli “qualificati”. E la motivazione deve essere davvero individualizzata: vietato il copia-incolla.

l TAR Lombardia, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 227, interviene sulle regole del grave illecito professionale in linea con il D.lgs. 36/2023, chiarendo come la nuova disciplina restringa sensibilmente gli spazi di esclusione dalle gare. Secondo il Collegio, la stazione appaltante non può fondare l’estromissione su episodi collocati fuori dal periodo di rilevanza definito dal legislatore, né su condotte riferite a persone che non rientrano nel perimetro soggettivo tipizzato dal Codice.

La vicenda: un’esclusione “a valle” con inversione procedimentale

La controversia nasce da una gara aperta multilotto bandita secondo il Codice. L’operatore economico, inizialmente primo in graduatoria in alcuni lotti dopo la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, viene poi escluso quando l’amministrazione – avvalendosi dell’inversione procedimentale – procede alla verifica dei requisiti.

L’esclusione si fondava su due elementi distinti:

  • una risoluzione contrattuale per inadempimento subita anni prima dall’impresa, disposta da un’altra amministrazione nell’ambito di una fornitura connessa ad esigenze emergenziali;
  • un procedimento penale a carico di una ex dipendente, che aveva portato ad un’ordinanza cautelare successivamente revocata: circostanza ritenuta dalla stazione appaltante indicativa di una generale inaffidabilità dell’operatore.

Pur prendendo atto delle controdeduzioni e delle misure di self-cleaning rappresentate dall’impresa, l’amministrazione aveva confermato il giudizio negativo sull’integrità professionale, richiamando anche precedenti pronunce e un contesto fattuale ritenuto grave. Il TAR, però, rileva come l’impianto motivazionale adottato risultasse in parte “seriale”, ricalcando valutazioni già impiegate in altri procedimenti.

Il TAR annulla l’esclusione: cosa cambia con il d.lgs. 36/2023

Il giudice amministrativo accoglie il ricorso e cancella l’esclusione, valorizzando proprio le innovazioni del nuovo Codice rispetto all’impostazione del vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016).

Risoluzione per inadempimento: conta solo entro il triennio

Sul primo presupposto (la risoluzione), il TAR evidenzia che il D.Lgs. 36/2023 introduce un limite temporale netto: per le ipotesi riconducibili alla fattispecie di riferimento (art. 98, co. 3, lett. c), la risoluzione può rilevare solo per tre anni dalla sua adozione. Trascorso quel periodo, l’amministrazione non può più usarla come indice di grave illecito professionale. Il Collegio sottolinea l’elemento di discontinuità con il Codice del 2016: in precedenza mancava una “finestra” temporale così definita e la valutazione dell’attualità del fatto era rimessa in misura maggiore all’apprezzamento della stazione appaltante. Ora, invece, la scelta legislativa punta a certezza, proporzionalità e coerenza eurounitaria, evitando che episodi remoti producano conseguenze espulsive potenzialmente indefinite. Questo serve anche a non ampliare in modo eccessivo gli oneri dichiarativi a carico degli operatori, salvaguardando il favor partecipationis.

Procedimento penale di un ex dipendente: niente “contagio” automatico sull’impresa

Quanto al secondo motivo (il procedimento penale), la sentenza ricostruisce in modo dettagliato il perimetro soggettivo dell’illecito professionale nel nuovo sistema. La regola di fondo è che rilevano i fatti dell’operatore economico, mentre il “trasferimento” (o contagio) delle condotte delle persone fisiche all’impresa è ammesso solo in ipotesi tassative e in relazione a soggetti individuati in modo puntuale dal Codice. In altre parole, non qualsiasi episodio che coinvolga un dipendente (o ex dipendente) può essere trasformato in un indice di inaffidabilità dell’operatore. Il TAR osserva che non possono essere valorizzate condotte attribuite a persone senza ruoli qualificati nell’organizzazione societaria e già uscite dall’azienda, perché ciò equivale, di fatto, a recuperare una logica vicina al vecchio art. 80 del d.lgs. 50/2016, non più compatibile con il nuovo impianto. Oggi, infatti, la rilevanza della contestazione o dell’accertata commissione di determinati reati opera – nei termini previsti – solo se riferita ai soggetti che il Codice considera “sensibili” (rappresentanza, direzione, controllo, ruoli apicali amministrativi/tecnici).

Motivazione: serve un percorso analitico, non formule standard

Un ulteriore passaggio riguarda la qualità della motivazione. Per il TAR, l’esclusione per grave illecito professionale richiede una motivazione strutturata e concreta, che espliciti:

  • quale fattispecie tipizzata ricorre e con quali mezzi di prova;
  • perché la condotta sia grave in concreto e idonea a incidere su integrità e affidabilità;
  • quale sia la attualità del giudizio, tenendo conto del tempo trascorso;
  • che peso assumano le eventuali misure di self-cleaning adottate dall’impresa.

Al contrario, richiami generici, espressioni stereotipate o la riproduzione di valutazioni già usate altrove (il classico “copia-incolla”) risultano incompatibili con il nuovo quadro, proprio perché l’istituto è ora più “chiuso” e pretende un’istruttoria e una motivazione davvero individualizzate.

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