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Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Autorità nazionale anticorruzione – Casellario giudiziale dei contratti pubblici – Segnalazione di una risoluzione contrattuale – Archiviazione per manifesta infondatezza – Presupposti

In materia di annotazione dei fatti rilevanti nel casellario informatico dei contratti pubblici, l’archiviazione da parte dell’ ANAC (nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 213, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oggi art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) di una segnalazione avente ad oggetto una risoluzione contrattuale postula l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento. (1).

Il T.a.r. per il Lazio, nel rigettare il ricorso per l’annullamento di un’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di una risoluzione contrattuale, ha ribadito che l’accertamento richiesto all’ANAC in fase di valutazione della non manifesta infondatezza della segnalazione non è sovrapponibile a quello effettuato dal giudice ordinario sulla gravità e sull’imputabilità dell’inadempimento, in quanto limitato ad una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, mediante la quale è possibile intercettare esclusivamente evidenti abbagli della stazione appaltante (dimostrati dall’operatore economico attraverso una prova nitida e irrefragabile della ricostruzione alternativa della vicenda offerta ‒ incompatibile con l’impalcatura motivazionale sulla quale il committente ha edificato gli addebiti di responsabilità nei suoi confronti) o palesi e gravi vizi del procedimento e/o del provvedimento di risoluzione immediatamente identificabili idonei ad assurgere a indizi sintomatici di un utilizzo distorto del potere di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante. Per definire lo standard probatorio al cospetto del quale il giudice amministrativo può annullare l’annotazione di una risoluzione contrattuale per manifesta infondatezza, il T.a.r. ha fatto ancora una volta riferimento alla categoria delle prove “pronte e liquide” elaborata dalla giurisprudenza civile in materia di contratto autonomo di garanzia.

(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I-quater, 10 ottobre 2025, n. 17374; 25 marzo 2024, n. 5834; 11 marzo 2024, n. 4788.

T.a.r. per il Lazio, sezione I-quater, 15 novembre 2025, n. 20424, Pres. Lanzafame, est. Aragno

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