Tratto da: Lavori Pubblici 

visto di copertura finanziaria può essere considerato una funzione tecnica incentivabile? Le attività tipiche dell’Ufficio Ragioneria, come l’emissione dei mandati di pagamento, rientrano nel perimetro dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023? E, soprattutto, il nuovo assetto normativo consente ancora margini interpretativi o il quadro applicativo è ormai definito?

A questi interrogativi ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3950 dell’11 dicembre 2025, che interviene su un tema che, nella pratica delle stazioni appaltanti, continua a generare dubbi operativi.

Il quesito sottoposto al MIT origina dal confronto con l’orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti (Deliberazione n. 196/2023) che aveva già escluso l’incentivabilità delle attività finanziarie.

In concreto, si chiedeva se:

  • l’adozione del visto attestante la copertura finanziaria;
  • l’emissione dei mandati di pagamento;

attività ordinarie e strutturali dell’Ufficio Ragioneria, potessero essere ricondotte tra le funzioni tecniche incentivabili, oppure se dovessero restare escluse in quanto attività di natura amministrativo-contabile.

Per comprendere la decisione del Ministero, è opportuno circoscrivere il quadro normativo di riferimento nel D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e, in particolare, l’art. 45, che disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche, rinviando in modo espresso all’Allegato I.10 per l’individuazione delle attività incentivabili.

L’Allegato I.10 contiene un elenco puntuale e tassativo delle funzioni tecniche, che comprende, tra l’altro:

  • la programmazione della spesa per investimenti;
  • le attività del RUP e dei suoi collaboratori;
  • la progettazione nei suoi vari livelli;
  • la direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  • il collaudo e la verifica di conformità.

A completare il quadro, ricordiamo, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 2 del D.L. n. 73/2025, convertito dalla legge n. 105/2025, che hanno chiarito l’ambito temporale di applicazione degli incentivi, senza incidere sul perimetro oggettivo delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti.

Alla luce del delineato quadro normativo, la posizione del MIT non poteva essere diversa. Le funzioni tecniche incentivabili sono esclusivamente quelle indicate nell’Allegato I.10 al Codice dei contratti. Ne restano escluse:

  • le attività amministrative;
  • le attività finanziarie e contabili;
  • le operazioni di liquidazione e pagamento, comprese quelle connesse agli stessi incentivi.

Il presupposto per l’incentivo non è l’utilità dell’attività per la procedura, ma la sua natura tecnica, intesa come direttamente funzionale alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione del contratto pubblico.

Il nuovo intervento del MIT si colloca in un orientamento interpretativo ormai consolidato. L’istituto degli incentivi tecnici rappresenta una deroga mirata al principio di onnicomprensività della retribuzione, giustificata dalla necessità di:

  • valorizzare competenze tecniche specialistiche;
  • responsabilizzare il personale coinvolto in funzioni ad elevato contenuto professionale;
  • contenere il ricorso a incarichi esterni.

Le attività dell’Ufficio Ragioneria, pur essendo essenziali al corretto svolgimento delle procedure, presentano una natura diversa:

  • sono strutturali e non occasionali;
  • non sono esternalizzabili;
  • attengono alla gestione degli equilibri di bilancio dell’ente e non alla singola procedura di affidamento.

In questa prospettiva, il visto di copertura finanziaria e l’emissione dei mandati di pagamento non possono essere ricondotti alle funzioni tecniche elencate dall’Allegato I.10. Ammetterne l’incentivabilità significherebbe alterare la ratio dell’istituto, trasformandolo in un meccanismo generalizzato di integrazione retributiva.

Il parere MIT n. 3950/2025 aiuta a rimettere ordine in un ambito che, nella pratica quotidiana, ha spesso generato sovrapposizioni e forzature. Il messaggio di fondo è piuttosto lineare: non tutto ciò che è essenziale al funzionamento della procedura può essere ricondotto alle funzioni tecniche incentivabili.

Le attività di natura finanziaria e contabile – dal visto di copertura ai mandati di pagamento – restano passaggi cruciali del procedimento, ma non entrano nel perimetro dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023. Si tratta di funzioni diverse, con una propria autonomia e una propria responsabilità, che il legislatore ha scelto consapevolmente di tenere fuori dal sistema degli incentivi tecnici.

In questo quadro, l’Allegato I.10 non lascia grandi margini interpretativi: l’elenco delle attività incentivabili è tassativo e non può essere ampliato per via regolamentare o attraverso letture “elastiche” del concetto di supporto tecnico. Di conseguenza, anche i regolamenti interni delle stazioni appaltanti sono chiamati a un esercizio di coerenza, evitando commistioni tra ruoli tecnici e funzioni amministrativo-contabili.

In questo senso, il chiarimento fornito dal MIT ha un effetto pratico tutt’altro che marginale. Riduce le aree di ambiguità che negli anni hanno favorito letture estensive dell’istituto e riporta l’incentivo tecnico alla sua funzione originaria: valorizzare attività realmente tecniche, strettamente collegate alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione del contratto.
È su questo piano, più che sul singolo adempimento escluso, che il parere va letto e utilizzato nella definizione dei regolamenti interni e nella gestione operativa degli incentivi.

 
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