La Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 41/2026 si sofferma sulla responsabilità del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dell’opera in un cantiere di restauro, dopo la caduta dall’alto di un operaio, dipendente di una ditta.
In particolare, il coordinatore è stato accusato di aver redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento privo dei requisiti minimi, privo di previsioni sulla capacità portante delle coperture rispetto alla presenza di operai e materiali e per non aver adottato le misure di protezione necessarie né aggiornato il piano in relazione all’evoluzione dei lavori. L’infortunio si è verificato durante l’installazione di una trave di rinforzo, quando l’operaio, impegnato nell’ancoraggio delle basi lignee per la collocazione dei casseri in ferro destinati alla colata di cemento armato, è precipitato a seguito del cedimento della volta su cui operava.
La difesa del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dell’opera
Il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dell’opera ha basato la propria difesa su due punti:
- non sussistenza di un rischio interferenziale, essendo operativa un’unica ditta e l’infortunato l’unico lavoratore coinvolto nella fase di lavorazione, individuato inoltre quale responsabile della sicurezza dal datore di lavoro, che gli aveva fornito i dispositivi di protezione individuali e collettivi;
- nessuna necessità di transitare sull’area di calpestio ceduta per eseguire la lavorazione. A suo avviso, la Corte territoriale avrebbe fondato la propria valutazione esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, parte civile, ignorando invece le risultanze degli organi di controllo, secondo cui le tavole che il lavoratore avrebbe prelevato dalla zona crollata erano appoggiate al muro portante sul lato interno del cantiere e non al di fuori dell’area.
Inoltre il potere inibitorio attribuito al coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, collegato alla rilevazione di un pericolo grave e imminente, deve essere sempre rapportato ai compiti specifici della figura di sicurezza, finalizzati alla vigilanza generale sulle lavorazioni e non al controllo puntuale delle stesse. Nel caso di specie, era accertato che il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dell’opera non era presente in cantiere il giorno dell’infortunio, come confermato dalla persona offesa e quindi non avrebbe potuto rilevare direttamente alcun pericolo grave e imminente.
La Cassazione
La Corte chiarisce che il dovere di sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente deve essere esercitato ogni volta che il CSE riscontri un pericolo direttamente percepibile, a prescindere dalla presenza di rischi interferenziali (cioè anche se opera una sola impresa). La responsabilità del CSE non è limitata alla sola gestione delle interferenze tra più imprese. Egli risponde per colpa omissiva se, pur potendo avvedersi di un pericolo grave, rimane inerte. Sebbene non sia richiesta la presenza costante del CSE in cantiere, è necessario che le sue azioni di controllo abbiano una cadenza dettata dalle necessità delle lavorazioni, garantendo un’adeguatezza sostanziale e non meramente burocratica delle verifiche.

