tratto da biblus.acca.it

La sentenza del TAR Umbria (Sez. I, 09/12/2025, n. 854) consolida un orientamento fondamentale: il rischio per i malfunzionamenti o i rallentamenti anomali della piattaforma di e-procurement deve ricadere sulla Stazione Appaltante, non sul concorrente.

Il Caso: upload “tardivo” per 76 secondi

Un operatore economico ha impugnato l’esclusione da una gara per servizi di manutenzione impianti. Nonostante avesse avviato le operazioni di caricamento dei documenti con largo anticipo (circa due ore prima della scadenza), il sistema ha restituito la conferma di avvenuto caricamento solo alle 16:01:16, ossia 76 secondi dopo il termine ultimo delle 16:00. La Stazione Appaltante, dopo aver effettuato un controllo, aveva respinto l’istanza di riapertura dei termini sostenendo l’assenza di malfunzionamenti tecnici e imputando il ritardo ad una negligenza dell’operatore, il quale avrebbe commesso errori formali (come ad esempio caricare un file con un’estensione errata, proprio in prossimità della scadenza, operazione che avrebbe provocato un rallentamento).

La decisione del TAR

Il TAR ha chiarito che l’errore a seguito del quale si è verificato un blocco riscontrato dall’utente (formato firma digitale .p7m ritenuto non valido dal sistema) non fosse imputabile al concorrente. Va sottolineata l’assenza di indicazioni chiare: il manuale della piattaforma non vietava espressamente tale formato per le buste firmate. Inoltre altri documenti con la stessa estensione erano stati accettati senza alert poco prima (un file da 50 MB ha impiegato oltre 21 minuti per il caricamento, mentre il giorno precedente un file simile richiedeva circa un minuto). Il TAR definisce questo scenario come un “patologico rallentamento“, probabilmente dovuto al sovraffaticamento del sistema per l’eccesso di dati in entrata a ridosso della scadenza.

La disciplina del rischio e la “causa ignota”

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti devono assicurare la partecipazione anche in caso di malfunzionamento temporaneo.

  • onere della prova: il rischio della “causa ignota” di un malfunzionamento ricade sulla Stazione Appaltante;
  • natura strumentale del mezzo: la digitalizzazione serve a semplificare l’azione amministrativa, ma non può trasformarsi in un ostacolo insormontabile che lede la par condicio e il favor partecipationis.

La sentenza riconosce che l’errore sull’estensione sia avvenuto, ma lo qualifica come un’anomalia del sistema o comunque un evento non idoneo a giustificare l’esclusione, data l’assenza di istruzioni chiare nel manuale d’uso.

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