tratto da biblus.acca.it

La sentenza del TAR Lazio n. 179/2026 sottolinea la natura perentoria del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di annotazione presso il Casellario informatico dei contratti pubblici. Il suo superamento determina la decadenza del potere di annotazione e l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, anche qualora lo sforamento temporale sia contenuto. La pronuncia, pur riferendosi ad un procedimento avviato sotto il vigore del d.lgs. 50/2016, assume rilievo sistematico anche nell’attuale contesto normativo delineato dal d.lgs. 36/2023, in quanto fondata su principi generali di certezza giuridica, proporzionalità e tutela dell’affidamento degli operatori economici.

La vicenda oggetto di giudizio

Il contenzioso trae origine dall’annotazione, disposta da ANAC, della risoluzione di un contratto di servizi per presunte gravi e reiterate inadempienze dell’appaltatore. A seguito della segnalazione della stazione appaltante, l’Autorità aveva avviato il procedimento di annotazione nel casellario informatico, instaurando il contraddittorio con l’operatore economico.

Il procedimento si è tuttavia concluso oltre il termine di 180 giorni previsto dall’art. 17 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico (delibera n. 861/2019), senza che fosse stata formalmente comunicata alcuna sospensione dei termini ai sensi dell’art. 16 del medesimo regolamento. L’operatore economico ha quindi impugnato il provvedimento deducendo, in via principale, la tardività dell’annotazione.

Natura dell’annotazione e rilevanza del fattore temporale

Il TAR ribadisce un orientamento ormai consolidato: l’annotazione nel casellario informatico non ha natura sanzionatoria in senso stretto, ma costituisce un atto di pubblicità-notizia. Ciò nonostante, essa è idonea a produrre effetti incisivi sulla sfera giuridica ed economica dell’operatore, in termini reputazionali e di concreta capacità di accesso al mercato degli appalti pubblici. Proprio tale incidenza giustifica una lettura rigorosa della disciplina procedimentale. L’utilità dell’annotazione, infatti, è strettamente connessa all’attualità dell’informazione: quanto maggiore è la distanza temporale tra il fatto e la sua iscrizione nel casellario, tanto minore è la sua rilevanza ai fini delle valutazioni discrezionali demandate alle stazioni appaltanti.

La perentorietà del termine come presidio di certezza giuridica

Secondo il Collegio, la perentorietà del termine di 180 giorni  risponde ad una duplice esigenza:

  • garantire alle amministrazioni informazioni effettivamente utili e aggiornate;
  • evitare che l’operatore economico rimanga esposto sine die a un potere amministrativo potenzialmente pregiudizievole.

La sentenza esclude espressamente che possa essere ammesso uno “sforamento tollerabile” del termine procedimentale. Anche un superamento di pochi giorni introduce un elemento di incertezza incompatibile con la funzione di garanzia che il termine è chiamato a svolgere.

Accogliere una concezione elastica del termine equivarrebbe, secondo il TAR, a trasformarlo in un parametro mobile e opinabile, in contrasto con l’autovincolo regolamentare cui l’Autorità si è sottoposta e con l’esigenza di prevedibilità dell’azione amministrativa.

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