Sentenza del 31/10/2025 n. 4317/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano
Pannello fotovoltaico e IMU
Il pannello fotovoltaico, se riposto sulla struttura di sostegno e incastratovi insieme agli altri pannelli, collegato in serie e allacciato alla rete elettrica, tramite l’inverter, viene considerato parte di un complesso unitario e, in quanto, tale assume natura immobiliare, alla stessa stregua delle turbine delle centrali elettriche. Gli impianti fotovoltaici di rilevante potenza realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno cioè considerati a tutti gli (…) quali beni immobili, in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il fabbricato e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente siano rimovibili ed installabili in altro luogo.
Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 1, del 31 ottobre 2025, n. 4317, rifacendosi ad un precedente di legittimità (Cass. civ., sez. V, sentenza del 14 marzio 2024, n. 6840).
Nel caso di specie, la Corte, rigettando il ricorso di un s.r.l., ha ritenuto non solo che l’impianto in questione sia un bene immobile, ma che avrebbe dovuto essere accatastato come bene di categoria D e che quindi correttamente il Comune impositore ed accertatore avesse applicato l’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per la determinazione del valore imponibile ricorrendone i presupposti (l’impianto è privo di rendita catastale; ha i requisiti per l’accatastamento nel gruppo D; è interamente posseduto da un’impresa; è distintamente contabilizzato).
Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF

