Tratto da: Ministero Interno
L’introduzione della figura del vice presidente, attraverso una modifica del regolamento consiliare ed in assenza di una specifica previsione statutaria, non sembra coerente con l’art.39, primo comma, del d.lgs. n.267/2000.
(Parere n.33162 del 3.11.2025) È pervenuta a questo Ufficio la nota con la quale il segretario generale del …, a seguito di un parere richiesto da un consigliere comunale, ha chiesto l’avviso di questa Direzione Centrale in merito all’avvenuta introduzione della figura del vice presidente del consiglio tramite una modifica al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. In particolare, è stato chiesto se tale figura vicaria possa essere introdotta modificando la fonte regolamentare e non quella statutaria dell’ente. Si osserva che lo statuto dell’ente all’articolo 8 prevede che il consiglio, nel corso della prima seduta, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge il proprio presidente. Finché non avviene l’elezione, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano. Non si rinvengono disposizioni statutarie riferite alle funzioni vicarie del presidente del consiglio. Inoltre, l’articolo 7, comma 4, dello statuto stabilisce che “l’organizzazione e il funzionamento del consiglio, per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinati da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti…”. In virtù del rinvio, previsto dalla predetta disposizione, al regolamento, il comune di … ha introdotto la figura del vice presidente del consiglio. Come noto, ai sensi dell’art.39, primo comma, del d.lgs. n.267/2000, è previsto che “i consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano…”. Dall’esame della citata disposizione, si evince che il legislatore ha inteso disciplinare espressamente l’ipotesi in cui lo statuto di un ente con popolazione superiore a 15000 abitanti, come la Città di …, non abbia previsto una norma relativa alle funzioni vicarie del presidente del consiglio. Il legislatore ha, quindi, individuato nel consigliere anziano le funzioni di vice presidente del consiglio al fine di evitare che la mancata previsione di una norma statutaria potesse creare un vuoto normativo nella materia in questione. In proposito, giova fare riferimento alla sentenza n.696 del 25.05.2017, nella quale il TAR Lombardia ha osservato come l’art.39, comma 1, del d.lgs. 267/2000 “si rivela una norma di chiusura in grado di dare ordine alle diverse esigenze che si manifestano nello svolgimento dell’attività istituzionale in forma collegiale”. Si soggiunge, inoltre, che, ad avviso di questo Ufficio, il rinvio al regolamento operato dall’art.7, comma 4, dello statuto comunale non giustifica l’introduzione della figura del vice presidente del consiglio nel solo regolamento, considerato che detto rinvio può essere riferito ai soli aspetti attinenti all’organizzazione ed al funzionamento del consiglio che non siano disciplinati dalla legge e dallo statuto. Il decreto legislativo n.267 del 2000 prevede, invece, all’articolo 39, primo comma, che sia il consigliere anziano, quando lo statuto non dispone diversamente, a ricoprire le funzioni vicarie. Tanto premesso, l’introduzione della figura del vice presidente, attraverso una modifica del regolamento del consiglio ed in assenza di una specifica previsione statutaria, non sembra coerente con il citato art.39, primo comma, del d.lgs. n.267/2000.

