Tratto da: Ildirittoamministrativo.it
Autore: Luigi Martini
Abstract
L’articolo esamina la figura del broker assicurativo, dalla legge n. 792/1984 al Codice delle assicurazioni private, evidenziandone l’evoluzione normativa e la complessità funzionale. In particolare, viene messa in luce la difficoltà di inquadramento del ruolo del broker assicurativo, che oscilla tra mediazione atipica, mandato e prestazione d’opera intellettuale. Particolare attenzione è rivolta al rapporto tra broker e Pubblica Amministrazione, con riferimento ai profili di evidenza pubblica e alle dinamiche che intercorrono tra broker, compagnia assicurativa e PA. Nello specifico viene esaminata la necessità di una duplice gara per la selezione del broker e per la selezione della compagnia assicuratrice.
Sommario: 1. Il broker assicurativo: evoluzione normativa e attività tipica; 2. Qualificazione del broker assicurativo; 3. Il broker e le figure affini; 4. Il broker nei rapporti con la pubblica amministrazione
- Il broker assicurativo: evoluzione normativa e attività tipica
La figura del broker assicurativo si è sviluppata nella prassi commerciale fino a imporsi come un professionista essenziale per la corretta gestione dei rischi legati all’attività della pubblica amministrazione[2].
La prima definizione normativa di detta figura si può rinvenire nell’art. 1 della L. 28 novembre 1984, n. 792, in cui il broker era definito come «colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione».
Detta legge ha introdotto, agli artt. 4, 5 e 8, la necessità di iscrizione nell’albo professionale, con cui si riconosce a tale figura il ruolo di consulente del proprio cliente, con l’obbligo di collaborazione e di assistenza a suo favore, consistente nell’individuazione e sottoposizione all’assicurando della polizza economicamente più conveniente e maggiormente confacente alle sue specifiche esigenze e ai suoi bisogni. Invero, la disposizione è stata oggetto di critiche da parte della dottrina in quanto non ha delimitato una figura autonoma di broker assicurativo[3].
La mancanza di una chiara qualificazione del ruolo del broker assicurativo ha spinto il legislatore a innovare il dettato normativo. Nello specifico, a seguito dell’abrogazione della l. n. 792 del 1984, il Codice delle assicurazioni private d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (d’ora in poi solo c.a.), ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2002/92/CE. Il dettato normativo in esame ha definito i broker assicurativi come «gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione».
L’art. 106 c.a., invece, delinea l’attività svolta dal broker. In particolare, l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel «proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione dei contratti stipulati».
Il legislatore ha così individuato le tre funzioni essenziali dell’attività del broker assicurativo[4]: la prima consistente nella proposizione di prodotti assicurativi e riassicurativi, trattandosi, nella sostanza, della tipica attività di mediazione caratterizzata dal mettere in relazione il cliente contraente e la società di assicurazione al fine di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi.
La seconda funzione citata dalla norma è quella tipica consulenziale prodromica alla prima che prevede l’analisi dei rischi e l’individuazione delle migliori condizioni assicurative per il cliente. Infine, la terza funzione consiste nella collaborazione alla gestione del contratto assicurativo, ad esempio nella valutazione degli indennizzi predisposti dalle compagnie assicuratrici, nei rapporti con i periti, nel pagamento dei premi. La molteplicità delle funzioni svolte dal broker implica, come meglio si vedrà oltre, una difficoltà nell’inquadrare la natura giuridica della figura in esame.
Da ultimo deve segnalarsi che con il recepimento della direttiva europea IDD (Insurance Distribution Directive) ad opera del d.lgs. 68 del 2018 sono state introdotte nel Codice delle assicurazioni delle severe regole di comportamento a carico di tutti i soggetti che svolgono attività di distribuzione di prodotti assicurativi al fine di tutelare coloro che entrano in rapporto con l’intermediario per stipulare un contratto di assicurazione.
L’art. 119 bis c.a., infatti, sancisce il principio secondo cui «i distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti» e, inoltre, che le informazioni pubblicitarie inviate dai distributori ai contraenti o ai potenziali clienti devono essere «corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete».
Il successivo articolo 119 ter c.a. contempla, invece, il principio di adeguatezza che impone a colui che propone un prodotto assicurativo non solo di rendere edotto il contraente di tutte le particolarità dell’operazione ma anche di offrire il prodotto più confacente alle esigenze patrimoniali e al profilo di rischio del contraente o dell’assicurato.
La qualificazione della natura del contratto di brokeraggio assicurativo è stata a lungo al centro del dibattito dottrinale per le conseguenze sul piano del rapporto contrattuale tra broker e assicurando.
Va anzitutto segnalato che oggi è consolidato l’orientamento secondo cui il broker assicurativo è un mediatore di assicurazione[5] che mette in relazione l’assicurando e l’assicuratore per la conclusione di un contratto di assicurazione senza essere legato a nessuna delle parti da rapporti di dipendenza[6].
La tesi è supportata dall’analisi delle attività di collaborazione e consulenza tipiche del broker e del ruolo che esso assume nella fase anteriore alla stipulazione del contratto, che è stata definita come una forma di mediazione «atipica», «speciale», «parziale», «unilaterale», «fiduciaria» o «qualificata»[7]. In estrema sintesi, il broker agisce su incarico del cliente, fornendo una specifica attività di consulenza nel settore assicurativo.
Tale ricostruzione è stata suffragata dalla giurisprudenza prevalente[8]. In particolare, è stato affermato che: «il broker assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze»[9].
Come anticipato, tale soluzione è il frutto di un lungo processo di confronto dottrinale. Nello specifico, alla tesi oggi dominante si era contrapposta quella che sostiene la qualificazione del broker in termini di prestazione d’opera intellettuale o di appalto di servizi o d’opera[10].
Vi era poi una tesi intermedia che, tenendo separati i distinti rapporti tra il broker e l’assicurando da una parte, e tra il broker e l’assicuratore dall’altra, ritiene il brokeraggio un contratto misto, risultante dalla commistione di coessenziali elementi di contratti tipici quali la prestazione d’opera e la mediazione[11].
Merita di essere segnalata anche la tesi secondo cui il broker costituirebbe un «contratto “misto” o “complesso”», in quanto «sul ceppo principale del contratto di servizi si innesta un ramo secondario, ossia il mandato senza rappresentanza dell’assicurando al broker per la conclusione di contratti di assicurazione»[12].
Le tesi da ultimo riferite, anche se oggi superate, restano centrali nell’analisi della disciplina del broker. In tal senso è necessario interrogarsi sulla compatibilità della disciplina del broker con quella di altre figure affini.
In un primo momento una tesi minoritaria ha cercato di inquadrare la figura del broker nella più ampia fattispecie dell’agente[13]. Invero, il broker non può essere qualificato come agente assicurativo, poiché quest’ultimo svolge la propria attività, consistente nella promozione di contratti assicurativi, per conto di una o più compagnie di assicurazione, secondo lo schema tipico del contratto di agenzia (artt. 1742 c.c. e 1753 c.c.), mentre il broker svolge la propria attività in posizione di assoluta indipendenza e terzietà rispetto alle compagnie di assicurazione, essendo tale condizione essenziale alla definizione della figura.
Semmai, il broker è contrattualmente legato al cliente per conto del quale opera, per cui sono presenti elementi del mandato, sebbene non tutta l’attività del broker si risolva nel compimento di atti giuridici (art. 1703 c.c.)[14].
In altre parole, il dato comune fra le due figure è quindi che esse svolgono entrambe prestazioni di consulenza e assistenza afferenti alle fasi anteriori, concomitanti e successive alla stipula di contratti assicurativi.
La differenza fondamentale, invece, consiste nel fatto che, mentre gli agenti di assicurazione sono legati ad una o più compagnie di assicurazione in nome e per conto (e quindi nell’interesse) delle quali essi agiscono, i broker non sono legati in alcun modo alle compagnie. Anzi i broker, pur dovendo rimanere, come visto, svincolati dalle compagnie di assicurazione, svolgono la propria attività su incarico e nell’interesse dell’assicurando e/o dell’assicurato.
Altri, valorizzando il momento consulenziale rispetto a quello dell’intermediazione, hanno ricondotto la figura del broker a quello del prestatore d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.).
Contro questa qualificazione si è tuttavia osservato che, in realtà, il broker è in genere un soggetto che opera attraverso una struttura e una organizzazione di tipo imprenditoriale e non è quindi riscontrabile l’esecuzione dell’incarico assunto “personalmente”, come invece richiede l’art. 2230 c.c.
Una tesi minoritaria, configurando il rapporto di brokeraggio come un «contratto atipico», ritiene applicabili le norme tipiche (della mediazione, dell’appalto, della prestazione d’opera intellettuale, del mandato) sulla base di una valutazione funzionale effettuata con riferimento ad ognuna tra le diverse prestazioni del broker[15].
Ciò ha indotto alcuni autori a ritenere che la complessità dei rapporti broker-assicurando, da una parte, e broker-assicuratore dall’altra, impone di «abbandonare l’ipotesi di una visione unitaria del broker di assicurazione»[16] essendo ogni tentativo di sistematizzazione «destinato a naufragare di fronte alla variegata specie di situazioni in cui tale figura di intermediario delle assicurazioni si trova ad operare»[17].
Pertanto, se da un lato non è possibile individuare un modello unitario del broker risulta, dall’altro sembra utile ai fini dell’applicazione della corretta disciplina distinguerlo da figure affini.
Sotto tale profilo, il broker è stato ricondotto all’attività di mediazione, anche in ragione del fatto che l’art. 1 della Legge n. 792/1984, istitutiva dell’Albo dei Brokers e oggi abrogata e sostituita dal citato Codice delle Assicurazioni, definiva appunto il broker come colui che “esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta”, chi abbia l’esigenza di coperture assicurative[18].
Il riferimento espresso all’attività di mediazione non è peraltro presente nell’attuale definizione dell’attività di brokeraggio contenuta nel sopra riportato art. 106 del D. Lgs. 209/2005. Inoltre, deve osservarsi che il mediatore riceve la provvigione da ciascuna delle parti che per effetto del suo intervento hanno concluso l’affare (art. 1755 c.c.), mentre il broker assicurativo, nella prassi commerciale, viene pagato dalla compagnia di assicurazione.
Il broker assicurativo si distingue, quindi, dal semplice mediatore ex artt. 1754 ss. c.c., poiché non si limita a mettere in relazione l’assicuratore con l’assicurando, ma assiste quest’ultimo nella fase precontrattuale, ricercando la compagnia più adatta ad assicurare il rischio proposto e collaborando, quindi, alla formulazione del contenuto contrattuale, e, talora, anche nella fase post contrattuale, cooperando alla gestione ed esecuzione del contratto[19].
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che il broker non è un rappresentante delle parti che stipulano il contratto di assicurazione ma è parte del contratto di c.d. brokeraggio assicurativo stipulato con il soggetto che si è rivolto al professionista[20].
Sembra dunque preferibile ricondurre il contratto di brokeraggio al contratto di mandato, ovvero considerarlo come una mediazione atipica svolta nell’interesse di una delle parti che risulta ammessa dalla giurisprudenza ed assimilata comunque al contratto di mandato[21], ovvero ancora all’appalto di servizi[22].
Con riferimento al rapporto del broker con la pubblica amministrazione devono essere esaminati due distinti profili: il primo riguarda le modalità di selezione del broker da parte della stessa PA.
In primo luogo, la qualificazione del contratto di brokeraggio quale prestazione d’opera intellettuale di tipo consulenziale potrebbe far ritenere che l’elemento personalistico dell’incarico, fondato sull’intuitu personae e sulla struttura organizzativa di tipo non imprenditoriale del consulente escluda l’obbligo di affidamento attraverso gara.
Sul punto si è visto come l’attività del broker non rientri in realtà in attività fondate sulla qualità personali del soggetto, poiché si tratta di un’attività professionale esercitata con strutture organizzative commerciali non individuali.
In secondo luogo, è stato sostenuto che il richiamo alla mediazione, con il suo connotato di indipendenza del mediatore rispetto alle parti, renderebbe incompatibile l’incarico con l’evidenza pubblica che, al contrario, presuppone un rapporto tra stazione appaltante e partecipanti alla gara nel corso della procedura selettiva e, a contratto concluso, tra la stessa stazione appaltante e l’appaltatore.
Invero, come si è avuto modo di sottolineare, il broker non è indipendente dalla stazione appaltante, poiché da questa ottiene l’incarico per gestire il rapporto assicurativo con la compagnia assicuratrice. Infatti, contrariamente a quanto avviene nella figura della mediazione il broker non si trova in posizione di imparzialità ma agisce su incarico o nell’interesse di una sola delle parti e, precisamente, del soggetto assicurando, ossia la PA.
Infine, l’obbligo di affidamento del servizio di brokeraggio attraverso gara è stato messo in discussione anche sotto un altro aspetto, quello cioè dell’asserita gratuità del contratto nei confronti dell’amministrazione. Nella prassi, la provvigione al broker non è corrisposta dal cliente, ma dalla compagnia di assicurazione che ha prestato la polizza ed è generalmente calcolata in percentuale sul premio pagato. Per cui, potrebbe sembrare che, se per la p.a. non c’è corrispettivo da pagare il servizio viene sostanzialmente prestato gratuitamente. Sicché, non essendoci contratto oneroso non ci sarebbe né appalto né obbligo di gara[23].
Tale orientamento risulta assolutamente recessivo, è vero che la provvigione viene formalmente corrisposta al broker dalla compagnia assicuratrice, di fatto il relativo costo viene applicato al premio e quindi sopportato comunque dalla p.a. Da ciò discende necessariamente l’obbligo per la p.a. stessa di affidare il servizio attraverso gara ad evidenza pubblica.
La clausola broker viene infatti ricondotta allo schema di contratto a favore di terzo, disciplinato dagli artt. 1411 e segg. c.c., secondo il quale due parti possono stipulare un contratto prevedendo che il beneficiario sia un terzo[24].
Il contratto viene stipulato tra l’ente pubblico, stipulante, e la compagnia di assicurazione, promittente, a favore di un terzo, il broker, avente diritto alla prestazione, consistente nel pagamento della sua provvigione. Il terzo non diviene in alcun modo parte del contratto che intercorre esclusivamente tra stipulante e promittente, ma viene soltanto individuato come il soggetto beneficiario della prestazione.
Ci sono quindi due distinti rapporti contrattuali: uno, tra ente pubblico e broker, a titolo gratuito, ma non di liberalità, essendo previsto che al pagamento della provvigione non provvederà l’ente ma la compagnia con la quale verrà stipulata la polizza. L’altro, tra ente pubblico e compagnia, ossia la polizza assicurativa, del quale il broker non è parte né in senso formale né in senso sostanziale.
Ricostruita in tal modo l’operazione, deve escludersi che fra compagnie di assicurazione e Broker si instaurino rapporti di tipo contrattuale giacché, per pacifica opinione, il terzo non diviene parte, né in senso formale né in senso sostanziale, del contratto che intercorre fra stipulante e promittente, essendo egli semplice beneficiario (creditore) della prestazione dovuta (provvigione)[25].
Le compagnie di assicurazione, mediante l’accettazione della clausola broker, individuano il mediatore quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento, il quale assume quindi la veste di mero adiectus solutionis causa ai sensi dell’art. 1188 c.c. Il mediatore, quindi, non assume alcun vincolo contrattuale con le compagnie che si limitano soltanto ad indicarlo quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento della prestazione.
In altre parole, la selezione del broker da parte della pubblica amministrazione deve avvenire seguendo una procedura di evidenza pubblica in quanto prestazione non gratuita acquisita dall’amministrazione sul mercato. Tale assunto è suffragato dalla prevalente giurisprudenza che ritiene legittimo il ricorso da parte della PA o di un ente pubblico al broker in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione e che l’attività del broker sia essenzialmente compatibile con le procedure ad evidenza pubblica[26].
Il secondo profilo concernente i rapporti tra amministrazione e broker assicurativo che merita di essere esaminato riguarda le funzioni svolte dal broker nell’assistere la Pa nei rapporti con la compagnia assicurativa. Sotto tale aspetto è evidente come l’aumentare dei rischi dovuti alla complessità organizzativa delle pubbliche amministrazioni ha reso sempre più frequente il ricorso all’ausilio di broker per tutti gli enti pubblici, al fine di consentire a questi ultimi la corretta individuazione degli specifici profili di rischio legati allo svolgimento delle attività istituzionali[27].
Inoltre, la specificità delle competenze richieste per la selezione e la gestione dei contratti assicurativi impone alle amministrazioni di dotarsi di professionalità esterne per l’individuazione dei migliori prodotti assicurativi e nella gestione degli stessi. In tal senso è di immediata comprensione l’utilità del servizio che il broker può fornire relativamente all’assistenza nel confezionamento del bando di gara per la scelta dell’assicuratore con cui stipulare il contratto di assicurazione nell’interesse dell’amministrazione stessa, che bandisce la selezione[28].
Peraltro, deve osservarsi che, quando cliente del broker è una p.a., è da escludersi che possa essere il broker ad individuare la compagnia e a metterla in relazione con la p.a. per la stipulazione della polizza. In questo caso il ruolo del broker è essenzialmente quello del consulente che procede all’individuazione, all’analisi ed alla valutazione dei rischi ed eventualmente alla redazione dei capitolati di gara e dei bandi[29]. Quindi, diversamente dai privati, l’attività del broker per la PA, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti[30].
Infatti, «suggerire clausole, collaborare alla gestione e all’esecuzione dei contratti conclusi sulla base delle clausole stesse non significa – peraltro – che il broker possa essere anche coinvolto nella diretta trattativa con i concorrenti nell’ambito dei procedimenti di scelta del contraente indetti dall’amministrazione aggiudicatrice. È evidente – infatti – che, ove si argomentasse diversamente, tra broker e amministrazione aggiudicatrice insorgerebbe un conflitto di interessi che ex se comprometterebbe la realizzazione del pubblico interesse»[31].
Invero, la clausola in oggetto sarebbe idonea a creare un vincolo contrattuale tra broker e compagnia assicuratrice tale da minare l’indipendenza del primo rispetto alla seconda e produttrice di un conflitto di interessi tra il broker stesso e il proprio cliente, ossia la p.a.[32].
Da ciò discende il fondamentale assunto per cui «la gara per la scelta del broker e la gara per l’individuazione della compagnia assicuratrice devono essere tenute distinte individuando, ai fini antitrust, un mercato distinto»[33].
È pacifico che «qualora un ente pubblico intenda avvalersi della collaborazione del broker, è sempre necessario assicurare che quest’ultimo rimanga svincolato dalle compagnie di assicurazione e svolga la propria attività nell’interesse esclusivo dell’ente assistito; e che per tale ragione sono illegittime le clausole contenute nei bandi di gara finalizzati all’aggiudicazione di servizi assicurativi, che in qualche modo facciano insorgere nel mediatore l’interesse a favorire la compagnia assicuratrice anziché l’ente assicurato»[34].
L’Autorità garante della concorrenza, nel parere già citato, ha censurato il comportamento di quelle amministrazioni che con la medesima procedura di selezione ricercano sia un “pacchetto di contratti assicurativi” che “un soggetto incaricato del servizio professionale di consulenza e di brokeraggio assicurativo”. In effetti, i due servizi, quello assicurativo e quello di brokeraggio, sono del tutto distinti quanto alla natura del contratto e devono correttamente essere oggetto, ai fini dell’affidamento, di procedure di gara autonome e separate.
NOTE:
[1]Dottorando DIN per la PA, «Regulation, Management and Law of Public Sector Organizations», 39° ciclo, Università del Salento.
[2] Il c.d. “sensale di assicurazioni”, v. DAVEGGIA C.L., L’intermediazione assicurativa nel Medioevo, in Assicurazioni. Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni private Assicurazioni, 1985, 52, p. 326-372; ROSSETTI M, Il broker, la mediazione, il nuovo codice delle assicurazioni, in Assic., 2005, II, 2, p. 203; LA TORRE A., I mediatori di assicurazione, in Cinquant’anni col diritto, II, Giuffré, Milano 2008, 419 ss.; Idem, Il broker di assicurazione in una indagine ricostruttiva, ivi, p. 505 ss.; FARENGA L., Manuale di diritto delle assicurazioni private, Giappichelli, Torino, 2019, 128.
[3] ALPA G., FORLINO G.B., voce Broker, in Digesto comm., Utet, Torino 1987, II, p. 361- 366; BIN M., Broker di assicurazione, in Contratto e impresa, 1985, p. 545; POLLICE P., Il brokeraggio tra mediazione e lavoro intellettuale: un problema di qualificazione, in Dir. e giur., 1987, 6-8.
[4] Cass., 7 febbraio 2005, n. 2416, in Giust. civ., 2006, p. 979; Cass., 1° febbraio 2005, n. 1991, in Ass., 2005, II, 2, p. 203, con nota di ROSSETTI M., op. cit.
[5] Cfr. Cass., 6 maggio 2003, n. 6874, in italgiureweb.it.
[6] BOGLIONE G., Il broker di assicurazione ha diritto alla provvigione da parte dell’assicuratore-aggiudicatario a seguito di bando d’asta recante le condizioni di sicurtà predisposte dal broker su incarico dell’assicurando?, in Ass., 2001, II, 180; MAZZEI M., Il broker assicurativo, in eclegal.it, 2019, p. 1; FERRARI M., Incertezze nella qualificazione giuridica del contratto di brokeraggi, in COIS Rivista, 2018, p. 2; NITTI F., Il contratto di brokeraggio con la P.A., in Molto Comuni, 2013, p. 1 e ss.
[7] GIACOBBE E., Brokeraggio e tipo contrattuale, Giuffré, Milano, 2001, p. 328; CAMPOBASSO F., Diritto commerciale, Giappichelli, Torino, 1997, p. 97; TROISI B., La mediazione, Giuffré, Milano, 1995, p. 173; LUMINOSO A., La mediazione, in Trattato Cicu-Messineo, Giuffré, Milano, 1993, XX, p. 155; POLLICE P., op. cit., p. 7; LA TORRE A., I mediatori di assicurazione, cit., p. 283.
[8] Tar Emilia-Romagna, Bologna, 26 gennaio 2021, n. 63, in giustizia-amministrativa.it; Cfr. Cass., 6 maggio 2003, n. 6874, in Corriere giur., 2003, p. 1303, con nota di ROCCHIO F.
[9] Cass., 11 ottobre 2018, n. 25167, in italgiureweb.it.
[10] GIUFFRIDA G., Profili problematici del c.d. brokeraggio, in Giust. civ., 1991, II, p. 41; R. IPPOLITO, Il professionista di assicurazione denominato anche «broker», in Ass., 1989, I, p. 130; TRICOLI G., «Broker» si traduce mediatore o prestatore d’opera intellettuale?, in Corriere giur., 1985, p. 199. 14; PERSANO ADORNO P., Il ruolo del «broker» nei rapporti con la pubblica amministrazione, in Giur. merito, 2000, p. 713; ROSSI R, Obblighi di informazione e responsabilità del «broker», in Foro it., 1993, I, c. 577.
[11] In questo senso, v. DONATI A., VOLPE PUTZOLU G., Manuale di diritto delle assicurazioni, Giuffré, Milano, 1999, p. 94, secondo i quali il brokeraggio è un contratto a più schemi contrattuali tipici; ALPA G., FORLINO G.B., op. cit.; PIZZIGATI M., Profili giuridici del broker di assicurazioni, in Assicurazioni, 1981, II, 2, p. 167.
[12] M. BIN, op. cit., p. 540
[13] Cass. 5 giugno 1992, n. 6956, in Foro it., 1994, I, c. 1548, con nota di ROSSI R.
[14] NITTI F., op. cit.
[15] GIORDANO D., Il contratto «atipico» di brokeraggio, in Riv. dir. comm., 1999, I, p. 776; GOLA M., Contratti assicurativi della pubblica amministrazione: il servizio del «broker» e le procedure contrattuali, in Giur. comm., 1997, II, p. 189. Nonché, in giurisprudenza, Tar Lazio, 9 aprile 1997, n. 637, in Trib. amm. reg., 1997, I, p. 1626, secondo cui il contratto di brokeraggio costituisce «figura atipica di contratto ad esecuzione».
[16] CERINI D., Attività del «broker» di assicurazione nei confronti della pubblica amministrazione: in cerca di una definizione dei ruoli, in Dir. ed economia assicuraz., 1997, p. 636.
[17] CARRIERO G., Sulla figura giuridica del broker, in Foro it., 1981, I, c. 749.
[18] MAZZEI M., op. cit.;
[19] Tar Lazio, Roma, 11 dicembre 2020, n. 13351, in giustizia-amministrativa.it.
[20] Cass., sez. un., 6 marzo 2007, ord. n. 8095, in italgiureweb.it.
[21] Cass., 8 luglio 2010, n. 16147, in italgiureweb.it; Idem., 14 luglio 2009, n. 16382, ivi.
[22] Consiglio di stato, 3 giugno 2002, n. 3064, in giustizia-amministrativa.it.
[23] TAR Abruzzo, Pescara, 26 luglio 2006, n. 397, in giustizia-amministrativa.it.
[24] TAR Lombardia, ult. cit.
[25] Cass., Sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in italgiureweb.it; Cass, 20 gennaio 2005, n. 1150, ivi.
[26] Cass., 9 dicembre 2004, n. 2416, in italgiureweb.it.
[27] Corte dei conti, Sicilia, 30 gennaio 2013, n. 439, in segretarientilocali.it.
[28] C.G.A.R.S., 24 ottobre 2005, n. 707, in giustizia-amministrativa.it.
[29] NITTI F., op. cit., p. 2.
[30] ANAC, Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, p. 16 e ss., in anac.it.
[31] Consiglio di Stato, 8 marzo 2011, n. 1433, in giustizia-amministrativa.it; AGCM, Segnalazione, n. AS623 del 20 ottobre 2009, in agcm.it.
[32] NITTI F., op. cit., p. 3.
[33] AGCM, cit.
[34] TAR Lombardia, Milano, 5 maggio 2011, n. 1177, in giustizia-amministrativa.it.

