tratto da biblus.acca.it

Con l’entrata in vigore del Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) del Codice appalti, il sistema di qualificazione per l’esecuzione dei lavori ha subito una sterzata decisiva verso un maggiore rigore.

In tale contesto si colloca la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 10162 del 22 dicembre 2025, che affronta un tema delicato: il rapporto tra qualificazione SOA, categorie scorporabili e subappalto, con particolare riferimento alle lavorazioni di importo inferiore al 10% dell’appalto complessivo. La decisione assume rilievo non solo sul piano della qualificazione, ma anche sotto il profilo procedimentale, chiarendo l’obbligo di una dichiarazione immediata e vincolante del subappalto qualificante e delimitando in modo rigoroso l’ambito di operatività del soccorso istruttorio.

La questione esaminata riguarda la possibilità per un operatore economico di eseguire lavorazioni riconducibili a categorie scorporabili – nel caso di specie la OS23 (demolizioni) – in assenza della relativa qualificazione SOA, facendo leva sulla maggiore classifica posseduta nella categoria prevalente OG1. Il Collegio affronta il tema alla luce dell’abrogazione dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014, disposizione che aveva storicamente consentito forme di esecuzione “in deroga” per lavorazioni di importo contenuto, oggi definitivamente espunte dall’ordinamento.

Il caso

La controversia trae origine da una procedura di gara bandita nel 2025, integralmente assoggettata al D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal decreto correttivo. Gli atti di gara individuavano una categoria prevalente OG1 e alcune categorie scorporabili, tra cui la OS23, di importo inferiore al 10% del valore complessivo dei lavori.

Il disciplinare prevedeva espressamente che, in mancanza della qualificazione SOA per una o più categorie scorporabili, il concorrente fosse tenuto, a pena di esclusione, a dichiarare sin dalla presentazione dell’offerta il ricorso al subappalto integrale o all’avvalimento, mediante una dichiarazione ad hoc, distinta dalla domanda di partecipazione e dal DGUE.

L’operatore economico poi risultato aggiudicatario, pur non essendo integralmente qualificato nella categoria OS23, ha ritenuto di poter coprire la quota mancante valorizzando la qualificazione posseduta nella categoria prevalente, richiamando una clausola del disciplinare che qualificava la OG1 come comprensiva delle lavorazioni inferiori al 10%. In sede di offerta, tuttavia, non ha assunto una scelta chiara e vincolante in ordine al subappalto, limitandosi a formulare una generica riserva di possibile ricorso allo stesso.

La stazione appaltante ha ritenuto tale dichiarazione suscettibile di chiarimento e ha attivato il soccorso istruttorio, consentendo all’operatore di precisare successivamente che le lavorazioni OS23 non coperte da qualificazione sarebbero state eseguite in subappalto. L’aggiudicazione così disposta è stata impugnata dal secondo classificato, che ha dedotto la carenza originaria di qualificazione, l’omessa dichiarazione del subappalto qualificante e l’illegittimo utilizzo del soccorso istruttorio.

Contesto normativo: l’abrogazione del regime di favore (Art. 12 D.L. 47/2014)

Per anni, il settore dell’edilizia pubblica ha fatto affidamento su una regola di flessibilità: l’art. 12 del D.L. 47/2014 permetteva all’aggiudicatario, qualificato nella categoria prevalente, di eseguire direttamente lavorazioni scorporabili “minori” (sotto il 10% o i 150.000 euro), anche se privo di SOA specifica.

Tuttavia, il D.Lgs. 209/2024 (Correttivo al Codice) ha abrogato questa norma. Nel sistema attuale, la qualificazione negli appalti di lavori è integralmente disciplinata dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal relativo allegato II.12. L’art. 100, comma 4, impone il possesso della qualificazione per tutte le categorie, generali e specializzate, indicate negli atti di gara, mentre l’allegato II.12 stabilisce che la qualificazione abilita all’esecuzione dei lavori esclusivamente nei limiti della classifica posseduta, incrementata di un quinto.

In tale contesto assume un ruolo centrale anche l’art. 119 del Codice che, nel nuovo assetto, attribuisce al subappalto una funzione che non è più meramente organizzativa, ma strutturalmente qualificante quando viene utilizzato per supplire alla mancanza di SOA in una categoria scorporabile. Ne discende che la scelta di ricorrere al subappalto non può essere rinviata alla fase esecutiva, ma deve essere assunta in modo consapevole e dichiarata già in sede di gara, incidendo direttamente sulla legittimità dell’offerta.

Il ragionamento della Corte: perché la “riserva di subappalto” non basta

Quindi l’impresa aveva dichiarato nel DGUE di voler ricorrere al subappalto in modo “eventuale” e “riservandosene la possibilità”. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della seconda classificata, ribaltando la sentenza di primo grado.

Le motivazioni sono due:

  • obbligatorietà della SOA per le scorporabili: anche se il disciplinare di gara afferma che la categoria prevalente “comprende” le lavorazioni sotto il 10%, tale clausola va interpretata secundum legem. Significa che l’impresa può sì partecipare, ma non può eseguire quelle lavorazioni se non è qualificata;
  • il subappalto necessario deve essere certo: se l’impresa non ha la SOA per una categoria scorporabile obbligatoria, deve dichiarare in modo inequivoco il ricorso al subappalto (cosiddetto “subappalto necessario” o qualificante). Una formula dubitativa (“eventualmente subappalterò”) equivale ad una mancata dichiarazione di impegno, portando all’esclusione.

Inoltre, i giudici hanno sancito l’illegittimità del soccorso istruttorio: non è possibile “sanare” a gara in corso una dichiarazione di subappalto che era originariamente solo eventuale, poiché ciò comporterebbe una modifica inammissibile dell’offerta.

Torna in alto