La sentenza n. 23542/2025 del TAR Lazio si focalizza sulla possibilità di emendare la lex specialis in corso d’opera.
Il caso di specie riguarda una procedura aperta per l’affidamento di servizi di vigilanza e guardiania, caratterizzata da un’antinomia tra la delibera a contrarre e i documenti pubblicati sulla GUUE e sui portali telematici.
La competenza “correttiva” del RUP sulla decisione a contrarre
Il cuore del contenzioso risiede nella discrepanza tra la formula di calcolo del punteggio economico allegata alla deliberazione del Commissario Straordinario e quella effettivamente inserita nel disciplinare pubblicato in GUUE.
Secondo la tesi difensiva, tale difformità sarebbe dipesa da una modifica non legittima operata dal RUP, in assenza di un formale provvedimento della stazione appaltante, con conseguente violazione delle regole di gara originariamente approvate con la decisione a contrarre. Il ricorrente sosteneva, inoltre, che l’applicazione della formula iniziale gli avrebbe consentito di risultare aggiudicatario.
Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, evidenziando come l’intervento del RUP fosse giustificato dalla presenza di una contraddizione interna al disciplinare di gara, in particolare tra le disposizioni relative ai criteri di valutazione dell’offerta economica. La formula originariamente indicata valorizzava infatti il minor prezzo in termini assoluti, senza tenere conto del ribasso percentuale rispetto alla base d’asta, generando un’incoerenza con l’impostazione complessiva della procedura.
Quanto al profilo dell’incompetenza, il giudice ha escluso che il RUP abbia agito ultra vires. Richiamando l’art. 6, comma 2, lettera g), dell’allegato I.2 al Codice dei contratti, il TAR ha ribadito che al RUP sono attribuiti poteri decisionali in materia di criteri di aggiudicazione e sistemi di affidamento, con riferimento agli aspetti tecnici e funzionali della procedura.
Ne consegue che, pur restando la decisione di indizione della gara riservata agli organi competenti della stazione appaltante, le scelte tecniche di dettaglio rientrano nella sfera di competenza del RUP, il quale può legittimamente intervenire per eliminare errori o incongruenze, purché ciò avvenga nel rispetto delle regole di pubblicità e trasparenza.
Pubblicità legale e affidamento degli operatori
Il TAR ha inoltre valorizzato il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione a livello nazionale ed europeo, osservando che gli operatori economici hanno fatto legittimo affidamento sugli atti ufficialmente pubblicati sulla GUUE, sulla piattaforma digitale e sul portale ANAC e non sul testo difforme affisso all’albo pretorio.
A conferma di ciò, la stessa ricorrente aveva formulato la propria offerta economica applicando il criterio corretto del ribasso percentuale, circostanza che esclude qualsiasi lesione del principio del legittimo affidamento. In ogni caso, la dedotta discrasia, se rilevante, avrebbe potuto determinare un eventuale annullamento dell’intera procedura, ma non certo l’applicazione selettiva di una diversa formula di valutazione ai fini dell’aggiudicazione.
La sentenza conferma che il RUP non è un mero esecutore della volontà politica della Stazione Appaltante, ma un organo con poteri tecnico-decisionali propri. La correzione “in corsa” del disciplinare, se finalizzata ad eliminare contraddizioni interne e se regolarmente pubblicata sui canali di legge, non costituisce una modifica illegittima, bensì un atto di coordinamento necessario a garantire la coerenza della procedura. Si segnala, infine, che l’eventuale persistenza di una discrepanza insanabile avrebbe potuto condurre all’annullamento dell’intera gara, ma mai all’applicazione di un criterio (quello dell’Albo Pretorio) privo di copertura nella pubblicità legale europea.

