Tratto da: Lavori Pubblici
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 la Legge 29 dicembre 2025, n. 198 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (c.d. Decreto Sicurezza Lavoro).
Con la conversione in Legge del D.L. n. 159/2025 si completa, dunque, il quadro normativo relativo alle modifiche che riguardano la gestione della sicurezza all’interno dei cantieri. In particolare, l’art. 3 del D.L. coordinato interviene:
- modificando la disciplina della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili;
- introducendo il badge di cantiere digitale.
Nella sua versione “coordinata”, adesso il Decreto Legge si compone dei seguenti articoli:
- Art. 1. Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL
- Art. 1-bis. Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 2. Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
- Art. 3. Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
- Art. 4. Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
- Art. 5. Interventi in materia di prevenzione e di formazione
- Art. 6. Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
- Art. 7. Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola lavoro
- Art. 8. Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali
- Art. 9. Modifica all’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAIL
- Art. 10. Disposizioni in materia di norme UNI
- Art. 11. Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall’INAIL
- Art. 12. Disposizioni in materia di personale sanitario dell’INAIL
- Art. 13. Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 14. Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
- Art. 14-bis. Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili
- Art. 15. Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
- Art. 16. Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Art. 17. Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
- Art. 18. Organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Art. 19. Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Art. 20. Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca
- Art. 20-bis. Clausola di salvaguardia
- Art. 21. Entrata in vigore
Il cuore operativo delle novità che interessano i cantieri edili è concentrato nell’art. 3 del decreto, che rafforza in modo significativo il legame tra filiera degli appalti, attività di vigilanza e strumenti di qualificazione delle imprese.
Un primo profilo riguarda l’orientamento dell’azione ispettiva. La norma stabilisce in modo esplicito che l’Ispettorato nazionale del lavoro debba disporre controlli prioritari nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia pubblico che privato. Si tratta di una scelta che prende atto di una criticità strutturale del sistema: la frammentazione delle responsabilità lungo la catena degli affidamenti, spesso associata a un più elevato rischio infortunistico.
La vigilanza, dunque, non viene semplicemente rafforzata sul piano quantitativo, ma viene indirizzata verso i segmenti della filiera considerati più esposti.
Accanto al tema della vigilanza, l’art. 3 introduce una disciplina più strutturata del badge di cantiere, prevedendo l’obbligo di una tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione per i lavoratori impiegati nei cantieri in appalto e subappalto, nonché negli altri ambiti a rischio elevato che saranno individuati con decreto ministeriale.
La novità più rilevante non è tanto l’obbligo della tessera – già presente nel Testo Unico Sicurezza Lavoro – quanto la sua integrazione digitale. Il badge potrà infatti essere reso disponibile anche in modalità digitale, attraverso strumenti interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate sulla piattaforma SIISL, la tessera digitale sarà addirittura prodotta automaticamente, con dati precompilati, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro per eventuali integrazioni.
Il quadro che emerge è quello di una progressiva digitalizzazione dei flussi informativi, finalizzata a rendere più immediata l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere e più efficaci i controlli.
Sul versante della patente a crediti, l’art. 3 interviene direttamente sul D.Lgs. n. 81/2008, modificando l’art. 27 e l’Allegato I-bis.
Uno degli aspetti più delicati riguarda il momento in cui scatta la decurtazione dei crediti. Per alcune violazioni specifiche, individuate nell’Allegato I-bis (in particolare le fattispecie oggi ricondotte ai numeri 21 e 24), la decurtazione non è più legata esclusivamente a provvedimenti definitivi, ma avviene già a seguito della notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza. In questo passaggio assume un ruolo centrale il Portale nazionale del sommerso, che diventa uno degli strumenti informativi di riferimento per l’INL.
Viene inoltre raddoppiato l’importo della sanzione amministrativa per chi opera in cantiere senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti: la soglia minima passa da 6.000 a 12.000 euro, con effetti diretti anche sull’esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici.
Non meno rilevante è la previsione di un regime transitorio: le nuove regole sulle decurtazioni si applicano agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026, mentre per le violazioni antecedenti continuano a valere le disposizioni previgenti.
Un ulteriore tassello riguarda la notifica preliminare di cantiere, che viene rafforzata attraverso la modifica dell’Allegato XII del d.lgs. n. 81/2008. La nuova formulazione impone di indicare espressamente le imprese che operano in regime di subappalto, superando prassi spesso caratterizzate da informazioni parziali o non aggiornate sulla reale articolazione della filiera esecutiva.
La notifica preliminare non si limita più, quindi, a fornire un quadro “statico” del cantiere, ma diventa uno strumento informativo centrale per la tracciabilità dei soggetti effettivamente presenti e operanti, con riflessi diretti sull’attività di vigilanza e controllo. L’indicazione dei subappaltatori consente infatti agli organi ispettivi di ricostruire fin dall’inizio la catena delle responsabilità, evitando che il ricorso al subappalto produca aree opache difficilmente verificabili ex post.
La disposizione assume rilievo anche sotto il profilo operativo per committenti, responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza, chiamati a prestare maggiore attenzione alla coerenza tra assetto contrattuale e assetto reale del cantiere, nonché all’aggiornamento delle informazioni trasmesse. In questo senso, la notifica preliminare viene progressivamente valorizzata come presidio di prevenzione e non come mero adempimento formale.
La ratio dell’intervento è chiara: rendere visibile, sin dall’avvio del cantiere, la struttura effettiva della filiera, riducendo il rischio che la frammentazione degli affidamenti si traduca in una dispersione delle responsabilità e in una minore efficacia delle attività di controllo, soprattutto nei contesti caratterizzati da un uso intensivo del subappalto.
Nel complesso, l’art. 3 del Decreto Sicurezza Lavoro, come convertito dalla Legge n. 198/2025, disegna un sistema più selettivo, più tracciabile e maggiormente orientato a colpire le aree di maggiore fragilità del mercato dei lavori.
Resta però centrale la fase attuativa: molte delle disposizioni rinviano a decreti ministeriali, chiamati a definire ambiti a rischio, modalità operative, misure di controllo e gestione dei dati. È su questo terreno che si giocherà l’effettiva capacità della riforma di incidere sulla sicurezza reale dei cantieri, evitando che strumenti come la patente a crediti e il badge digitale si riducano a meri adempimenti formali.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale chiude la fase normativa, ma apre quella, ben più complessa, dell’applicazione concreta.

