Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 31 Dicembre, 2025
 
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
 
Sintesi/Massima

Il diritto di accesso dei consiglieri può essere esercitato nei confronti di qualsiasi notizia/informazione utile per l’espletamento del mandato ai fini del controllo sulla correttezza e sull’operato dell’amministrazione comunale, senza che sia necessario specificare i motivi della richiesta.

Testo

(Parere n.261134 del 5.9.2025) Con nota pervenuta in data …, il segretario comunale dell’ente … ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in materia di accesso agli atti. In particolare, in seguito alla richiesta di accesso agli atti di un consigliere comunale concernente gli estratti conto bancari del Comune, è stato chiesto un parere in merito all’ammissibilità della richiesta in quanto gli atti da rilasciare potrebbero contenere dati personali. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010, del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010), ha sostenuto che il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art.43 del decreto legislativo n.267/00 che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, … del comune, nonché dalle … aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. La Commissione ha evidenziato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, è riconosciuta al consigliere comunale un’ampia potestà di accesso a tutte le notizie quando le stesse attengano ad informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare. È opportuno segnalare che il consigliere comunale per l’accesso agli atti ex art.43 del TUEL, sebbene non abbia l’obbligo di motivare le relative istanze, deve comunque presentare una richiesta di accesso che sia utile all’espletamento del proprio mandato. Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l’art.42 del medesimo TUEL; pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-amministrativo’, propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato. Non è sufficiente, quindi, rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario, come prescritto dall’art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. In merito, il TAR Veneto-sez.I, con sentenza del 29 aprile 2020, n.393, ha avuto modo di precisare che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste “… si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai consigli comunali (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, 28 novembre 2006, n.6960). La giurisprudenza degli ultimi anni in materia di accesso dei consiglieri ex art.43 del TUEL evidenzia, altresì, la necessità di osservare il principio di un “equilibrato bilanciamento” tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente, e pressoché incondizionatamente, il proprio mandato e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione (cfr. Consiglio di Stato, 11 marzo 2021, n.2089). Si segnala che il Consiglio di Stato, con sentenza del 1° marzo 2023, n.2189, nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art.43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n.49), ha nel contempo ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l’ostensione di tutti gli atti richiesti, previa “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi. Su quest’ultimo punto il Garante per la Protezione dei dati personali, con il parere n.353 del 3 agosto 2023, ha evidenziato che è necessario rispettare i principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) di “limitazione della finalità” e di “minimizzazione dei dati”, in base ai quali i dati personali devono essere “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”, nonché “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art.5, par.1, lett.b e c). Si rileva, quindi, che il diritto di accesso del consigliere, seppur più ampio rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art.7 della legge n.241/1990, non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela. Infine, in merito all’accesso degli estratti conto dei conti correnti bancari intestati al Comune, si rappresenta che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nel parere reso nella seduta del 19 dicembre 2014, ha osservato che è legittima la richiesta di accesso dei consiglieri comunali ai suddetti documenti, in quanto il diritto di accesso dei consiglieri “può essere esercitato nei confronti di qualsiasi notizia od informazione utile per l’espletamento del mandato ai fini del controllo sulla correttezza e sull’operato dell’amministrazione comunale, senza che sia necessario specificare i motivi della richiesta o che comunque sussista un legame tra la richiesta e le competenze dell’organo collegiale”. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che nel caso in esame l’ente possa rilasciare quanto richiesto nell’accesso agli atti, con l’oscuramento dei dati non pertinenti alle finalità dell’istanza, qualora la richiesta nasca da una effettiva esigenza del consigliere ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all’espletamento del proprio mandato. Tenuto conto di quanto sopra, posto il carattere strumentale della richiesta ai fini di un controllo sull’attività del Comune e sull’utilizzo del denaro pubblico, allo stesso tempo occorrerà porre particolare attenzione, attraverso pertanto la mascheratura dei dati sensibili, alle posizioni dei singoli soggetti che all’interno della platea dei beneficiari presentino condizioni di particolare fragilità o legate a situazioni di marginalità per le quali sia opportuno operare con forme di tutela e salvaguardia degli interessati.

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