Ordinanza del 10/11/2025 n. 29594/Sezione 5 – Corte di cassazione
Conseguenze dell’omessa impugnazione dell’intimazione di pagamento
In tema di contenzioso tributario, la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento preclude al contribuente la possibilità di contestare i vizi propri della cartella di pagamento prodromica. Il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, comporta che, qualora l’intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, quali la prescrizione della pretesa tributaria. L’atto intermedio non impugnato determina infatti la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta, impedendo la deduzione in sede di impugnazione di atti successivi di vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere fatti valere con l’impugnazione dell’atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Questo è il principio di diritto chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.
Nel caso di specie il contribuente aveva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Livorno una cartella di pagamento per IVA e imposte dirette relative all’anno 1998, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito azionato; l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un’intimazione di pagamento nel 2017, che non era però mai stata impugnata dal contribuente. I giudici di merito avevano accolto l’eccezione di prescrizione, annullando la cartella (tale decisione era stata confermata anche in appello). Gli Ermellini, come già detto, hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
Testo integrale dell’ordinanza: sito esterno banca dati CERDEF.

