Atto amministrativo – Revoca – Concessioni amministrative – Occupazione di suolo pubblico – Revoca della concessione – Sequestro penale – Obbligo di partecipazione procedimentale – Obbligo di motivazione – Illegittimità
È illegittima la revoca in autotutela di una concessione per occupazione di suolo pubblico fondata unicamente su un sequestro penale intervenuto prima del rilascio del titolo, quando l’Amministrazione ometta di avviare un contraddittorio e non consideri che il sequestro deriva proprio dalla mancata tempestiva adozione della concessione poi rilasciata.
In assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di un’adeguata motivazione sulla specifica fattispecie, risulta violata la disciplina dell’attività provvedimentale di secondo grado. (1).
Nel caso in esame, il Comune ha revocato una concessione per dehors rilasciata a un esercizio di somministrazione pochi giorni prima, motivando esclusivamente con l’intervenuto sequestro dell’area da parte dell’autorità giudiziaria per precedente occupazione senza titolo. Il TAR ha ritenuto la revoca illegittima sotto due profili: procedimentale, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che ha impedito alla società di rappresentare le peculiarità del caso; motivazionale, per l’assoluta mancanza di valutazione circa l’effetto sanante del titolo nel frattempo rilasciato e la reale causa del sequestro, determinata dal ritardo amministrativo. Il provvedimento viola i presupposti dell’autotutela e i principi di proporzionalità, partecipazione e ragionevolezza propri dell’azione amministrativa.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
T.a.r. per il Lazio, sezione II-ter, sentenza, 30 settembre, n. 16832– Pres. Bignami, Est. Mariani

