Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Esecuzione coattiva – Legittimità
É legittima l’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione, in assenza dell’ottemperanza da parte del soggetto destinatario dell’ordinanza di demolizione, senza che rilevi l’assenza di approvazione della valutazione tecnico-economica da parte della giunta comunale, prevista dall’ art. 23 comma 1, legge regionale Emilia Romagna n. 23 del 2004 e dall’art. 41, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, vigente ratione temporis, che ha una valenza meramente interna all’organizzazione comunale, in quanto finalizzata a consentire un controllo da parte dell’organo collegiale sulle modalità di esecuzione dell’intervento, tenuto conto della possibilità di affidare i relativi lavori (anche a trattativa privata) e soggetti terzi e degli inevitabili riflessi finanziari dell’operazione sul bilancio dell’amministrazione. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per l’Emilia-Romagna sez. II, 5 aprile 2022, n. 323; T.a.r. per il Lazio, sez. II-quater, 14 giugno 2021, n. 7054; Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3636.
Consiglio di Stato, sezione V, 30 ottobre 2025, n. 8408 – Pres. Franconiero, Est. Ponte

