tratto da biblus.acca.it

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito un importante chiarimento in merito all’obbligo per gli operatori economici di essere iscritti all’Anagrafe Antimafia degli esecutori, fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (istituita dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, nota anche come White List o registro equivalente a quello previsto dall’art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012). La questione centrale è stabilire se tale obbligo sussista anche quando le lavorazioni rientranti nelle categorie “a rischio” non costituiscono l’oggetto principale dell’appalto, ma sono solo parzialmente ricomprese o hanno natura strumentale, accessoria o connessa.

Il quesito posto al MIT

Il quesito riguardava una Stazione Appaltante che doveva affidare lavori rientranti nella categoria OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari) la quale, per sua natura, include lavorazioni potenzialmente riconducibili a quelle maggiormente esposte ad infiltrazione mafiosa (ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012).

Si chiedeva se l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia fosse un requisito obbligatorio per l’operatore economico (e quindi in assenza si configuri causa di esclusione) anche se le attività “a rischio” fossero solo parte della categoria OG3 e non l’oggetto primario dell’appalto.

La risposta del MIT: la rilevanza dell’inclusione parziale

Il MIT, nel parere 3798/2025, richiamando anche la posizione espressa dall’ANAC (Comunicato del Presidente del 17 gennaio 2023), ha statuito che l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe Antimafia sussiste in modo tassativo e inderogabile nei seguenti termini:

  • rilevanza dell’inclusione parziale: l’obbligo scatta se l’attività oggetto della procedura di affidamento (il bando di gara) prevede attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2012;
  • attività accessorie e strumentali: l’obbligo si estende non solo alle attività che configurano l’oggetto principale dell’affidamento, ma anche a quelle che risultano strumentali, accessorie o connesse alla prestazione oggetto del contratto.
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