Il TAR Calabria interviene a chiarire in quali circostanze l’avvalimento non può essere utilizzato negli appalti relativi ai servizi alla persona e in che modo l’art. 128 del Codice dei contratti pone limiti coerenti con la Direttiva 2014/24/UE.
Negli anni l’avvalimento ha rappresentato un importante strumento di apertura del mercato, consentendo agli operatori economici di partecipare alle gare pur non possedendo tutti i requisiti richiesti, grazie al supporto di un’impresa ausiliaria. Tuttavia, nei servizi alla persona l’assetto normativo – sia europeo sia nazionale – segue logiche particolari, legate alla sensibilità e alla diversità organizzativa di tali prestazioni nei vari Stati membri.
Proprio per questa ragione, in tale settore non sempre operano automaticamente gli istituti tipici del regime ordinario degli appalti, tra cui l’avvalimento: la sua applicabilità dipende da una scelta espressa della stazione appaltante.
Su questo punto si concentra la sentenza del TAR Calabria n. 1901 del 17 novembre 2025, che analizza l’interazione tra disciplina nazionale e quadro europeo.
Avvalimento e requisiti nei servizi alla persona: rilievo della natura dell’appalto
La controversia nasce dall’esclusione di un operatore economico da una procedura per l’affidamento di servizi alla persona, per carenza del requisito del fatturato. L’impresa riteneva di aver soddisfatto tale requisito mediante contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante, invece, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istituto richiamando l’art. 128 del Codice, che regola gli appalti di servizi alla persona e non contempla l’avvalimento tra le norme applicabili.
Il TAR ha confermato la legittimità dell’esclusione.
Il quadro normativo: Direttiva 2014/24/UE e art. 128 del Codice
Il Collegio ricorda che la Direttiva 2014/24/UE prevede, per i servizi sociali, un regime speciale (Titolo III, artt. 74 e ss.). In particolare, la direttiva:
- riconosce la ridotta dimensione transfrontaliera di tali servizi;
- attribuisce agli Stati membri ampi margini di scelta sulle regole procedurali;
- mantiene l’obbligo di rispettare trasparenza e parità di trattamento;
- consente di valorizzare profili quali qualità, continuità, accessibilità e tutela degli utenti vulnerabili.
L’avvalimento, invece, trova base nell’art. 63 della stessa direttiva, collocato nel regime ordinario (Titolo II). Da ciò deriva che, per i servizi alla persona, gli Stati non sono tenuti ad applicare il meccanismo dell’avvalimento. Il legislatore italiano si è mosso in coerenza con queste indicazioni: l’art. 128 del D.lgs. 36/2023 elenca in modo tassativo le norme del Codice applicabili a tali appalti e non include l’art. 104 sull’avvalimento.
Il TAR sottolinea che, nei servizi alla persona, l’avvalimento non trova applicazione se non tramite una previsione chiara ed esplicita della lex specialis. Nel caso esaminato, il disciplinare conteneva alcuni generici riferimenti, ritenuti tuttavia meri errori redazionali e non idonei a derogare alla normativa primaria che ne esclude l’utilizzo.

