Sentenza del 18/09/2025 n. 285/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma
Efficacia probatoria del documento in caso di disconoscimento della firma
Qualora l’Ufficio, in giudizio, intenda valersi di una scrittura disconosciuta dal contribuente per non autenticità della firma ha l’onere di chiederne la verificazione ex art. 216 c.p.c., ammissibile anche nel processo tributario previa sospensione dello stesso. In mancanza, tale documento è privo dell’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c.
In base a tale principio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma ha accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti avverso la contestazione, mossa dall’Agenzia delle Entrate ai fini Irpef, di un maggior reddito da lavoro dipendente derivante da corpose dazioni di denaro, fuori busta paga, non dichiarate né tassate, corrisposte dalla società datrice di lavoro e quietanzati dai lavoratori come “rimborso spese”.
Il Collegio, nella specie, non ha ritenuto provata la tesi dell’Ufficio in quanto, per le quietanze di cui ricorrenti avevano disconosciuto l’autenticità della firma, non ne era stata chiesta la verificazione. Mentre, per le quietanze di cui i ricorrenti avevano disconosciuto il contenuto, valevoli da un punto di vista probatorio, non era stata, comunque, dimostrata l’effettiva ricezione delle ulteriori somme contestate.
Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF.

