Competenze Comuni Prefetture Sicilia: il D.Lgs. 138/2025 ridisegna licenze, SCIA e controlli di pubblica sicurezza in materia di licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici. Ecco cosa cambia per gli enti locali.
Riparto di competenze tra Comuni e Prefetture: l’anomalia siciliana
Tra le novità di più recente attuazione nel campo dello snellimento dell’azione amministrativa e della valorizzazione del ruolo amministrativo degli Enti locali della Regione Sicilia vi è sicuramente l’intervento del Decreto Legislativo n. 138 del 12 settembre 2025 contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana.
Con tale disposizione il legislatore è intervenuto in materia di trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa nell’ambito delle prerogative riconosciute dallo statuto della regione Sicilia.
L’ambito di delega attribuito agli Enti locali attiene agli art. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e, pertanto, alle funzioni in materia di licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici.
L’articolo 68 si applica a eventi più ampi come feste da ballo, corse di cavalli e altri spettacoli pubblici, mentre l’articolo 69 riguarda eventi più limitati, come trattenimenti professionali, audizioni all’aperto e l’esposizione di curiosità.
In entrambe le fattispecie la normativa del Regio Decreto riconosceva al Questore la potestà di adottare una licenza di pubblica sicurezza.
Tale ambito di competenza autorizzativa allo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici è stato mantenuto in Sicilia fino all’entrata di vigore di questa recentissima disposizione normativa.
Nel resto della Penisola, infatti, il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 aveva già disposto (con l’art. 19 , comma 1, numero 5 e 6) l’attribuzione ai Comuni della funzione di polizia amministrativa previste agli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
E’ utile ricordare che la competenza del Questore in Sicilia (e degli enti locali nel resto d’Italia) si inserisce in un quadro normativo ispirato da interventi di liberalizzazione volti a rilanciare le iniziative culturali nel nostro Paese.
Le misure di semplificazione e l’evoluzione normativa recente
In tal senso un intervento normativo del 2013 (art. 7, comma 8-bis, lett. a), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112) aveva già inciso sulla portata degli artt. 68 e 69 del Regio Decreto disponendo che per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti con svolgimento entro le ore 24 del giorno di inizio la licenza Questorile (o comunale al di fuori della Sicilia) è sostituita “dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”.
Il regime della Scia ha consentito agli uffici comunali interessati e agli organizzatori di tali eventi di godere di una notevole semplificazione, in quanto la presentazione di un’istanza e il rilascio di un’autorizzazione espressa rappresentano senz’altro uno schema più complesso e carico di adempimenti.
Ovviamente non è mancato il risvolto sul piano dei controlli che dovranno essere celeri nel caso in cui la Scia sia trasmessa in una fase immediatamente precedente l’inizio della manifestazione.
Ulteriori misure di semplificazione sono state adottate, negli anni più recenti, per rilanciare l’economia degli spettacoli culturali in Italia, soprattutto durante il periodo della pandemia.
Disciplina dell’art.38-bis del D.L. n. 76/2020
In tal senso l’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 ha previsto una disciplina transitoria con applicazione fino al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendano attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgano in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti.
Anche in questo caso la norma ha disposto che “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”.
L’art. 38-bis non è stato successivamente prorogato ma i suoi contenuti sono stati ripresi dal D.L. n. 201/2024 “Misure urgenti in materia di cultura” che ha previsto una disposizione permanente di semplificazione attraverso la SCIA.
In questo quadro ordinamentale di semplificazione permane tuttavia una differente disciplina per le fattispecie in cui è ancora necessario il rilascio della licenza per pubblici spettacoli.
Che cosa prevede l’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977 per i comuni italiani ad eccezione di quelli siciliani?
La norma è molto chiara.

