Tratto da: Ministero Interno
Nel caso in esame si ritiene che sia stato rispettato il quorum strutturale per la validità della seduta in quanto sono intervenuti 5 consiglieri e cioè il numero dei consiglieri prescritto dal regolamento comunale.
(Parere n.23860 del 5.8.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in materia di determinazione del quorum strutturale per la validità della seduta del consiglio comunale. La richiesta è stata inoltrata a seguito di un esposto con il quale i consiglieri di minoranza del Comune … hanno segnalato che nella seduta consiliare del … sarebbe mancato il quorum strutturale, necessario per la validità della stessa, previsto dall’art.8, comma 11, dello statuto comunale, chiedendo di conseguenza lo scioglimento del consiglio ai sensi degli artt.227, comma 2 bis, e 141, comma 2, del d.lgs. n.267/2000. Si premette che il consiglio del Comune … è composto dal sindaco e da dieci consiglieri, come prevede la normativa vigente in materia, ed alla seduta del … erano presenti il sindaco e cinque consiglieri che hanno votato a favore della delibera. Relativamente alla materia in esame, si osserva che il citato art.8, comma 11, dello statuto prevede che “il quorum strutturale per la validità delle sedute è rappresentato dalla metà dei consiglieri assegnati più uno, ossia sette”. Tale disposizione normativa è riportata nello statuto pubblicato sul sito del comune la cui ultima modifica risale al 2001 e, pertanto, il documento in questione non contempla le modifiche intervenute in materia circa il numero dei consiglieri. Infatti, l’art.1, comma 135, della legge n.56 del 2014 ha apportato modifiche all’art.16, comma 17, del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni nella legge n.148 del 14 settembre 2011. Tale normativa ha stabilito che i consigli dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti siano composti da dieci consiglieri più il sindaco. Lo statuto comunale dell’ente in esame, pertanto, non risulta adeguato alla normativa vigente in materia. In merito, si evidenzia che l’art.1, comma 3, del d.lgs. n.267/2000, dispone che “la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette”. Alla luce di tale principio, le norme statutarie, incompatibili con la legislazione statale intervenuta successivamente, sono da considerarsi abrogate. La norma statutaria deve, quindi, essere adeguata alla previsione di legge che ha disposto la modificazione della composizione del consiglio comunale; nelle more, la disposizione di legge richiamata è comunque immediatamente precettiva anche in carenza del recepimento della norma statale in questione nello statuto del comune. Si osserva che la determinazione numerica dei consiglieri rientra nella materia “Organismi di governo” dei comuni rimesse, ai sensi dell’art.117, comma 2, lett.p della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si soggiunge, inoltre, che l’art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento del consiglio comunale il funzionamento dei consigli ed il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute che in ogni caso deve essere “almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco …”. Dall’esame del regolamento del consiglio del Comune in parola, rinvenuto sul sito dell’ente, risulta che il predetto documento è stato da ultimo modificato con deliberazione del c.c. n.6 del 24/08/2020 e che l’art.9, comma 1, dispone che “Il consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all’ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Alla seduta di seconda convocazione … le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri”. Tale disciplina risulta legittimamente assunta nell’esercizio dell’autonomia regolamentare dell’organo comunale, atteso che ai sensi dell’art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 è demandata al regolamento la disciplina del funzionamento dei consigli (cfr. sentenza TAR Lombardia-sez. staccata di Brescia, n.680 dell’1 ottobre 2020). L’unico vincolo posto dalla legge statale riguarda il quorum strutturale; la norma, infatti, dispone che la fonte regolamentare deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco. Quanto al computo del sindaco ai fini del calcolo del quorum, giova tenere presente quanto osservato dal Consiglio di Stato-sez.I, nel parere n.129 del 2021, reso su richiesta di questo Ministero. Nel citato parere, il giudice amministrativo, facendo applicazione del principio “ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit”, ha ritenuto che “se in alcuni articoli del TUEL è specificato che il sindaco non va computato tra i consiglieri assegnati, è da concludere che, negli altri casi, il TUEL presupponga che tra i consiglieri assegnati sia da comprendere il sindaco”. Con successivo esposto del 7 luglio scorso gli stessi consiglieri hanno reiterato la richiesta di scioglimento dell’ente ritenendo, come si evince dalla nota della Prefettura, che per l’approvazione del rendiconto di gestione fosse necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica nella misura di 6 (sei) escluso il sindaco e non dei consiglieri presenti. Nel caso in esame, esaminata la documentazione prodotta, si ritiene che sia stato rispettato il quorum strutturale per la validità della seduta contestata in quanto sono intervenuti 5 consiglieri e cioè il numero dei consiglieri prescritto dall’art.9, comma 1, del regolamento sopra citato che prevede per la validità delle sedute in prima convocazione almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nel predetto calcolo non va computato il sindaco in quanto, sebbene la norma regolamentare non abbia espressamente previsto l’esclusione, il legislatore statale ha ben precisato tale principio nell’articolo 38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000.

