Tratto da: Sentenzeappalti  

Consiglio di Stato, sez. III, 24.11.2025 n. 9140

Venendo alla violazione della regola del contraddittorio (v. Linee guida ANAC n. 6 punto 13.1 e Cons. Stato, sez. V. n. 489/2022 e 5730/2020) – deve ritenersi che, ai sensi dell’art. 21- octies, L. n. 241/1990, neppure sotto questo profilo il provvedimento amministrativo può ritenersi affetto da invalidità, avendo la Pubblica amministrazione dimostrato in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In ogni caso rileva considerare che non è consentito invocare il principio del contraddittorio quando l’impresa abbia reso dichiarazioni false o reticenti al fine di eludere l’esclusione, poiché ciò contrasterebbe con i principi di lealtà e trasparenza che devono permeare la procedura di evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, nn. 1412/2016 e 5589/2025; Sez. III, n. 4192/2017).
Nel caso di specie, la violazione del contraddittorio non può dunque essere invocata proprio in quanto la -OMISSIS- – pur essendo stata chiamata a confermare la persistenza dei requisiti in precedenza dichiarati e pur essendo stata posta nella condizione di illustrare la propria posizione, colmare le precedenti lacune e allegare le opportune misure di self-cleaning – ha ritenuto di tacere l’esistenza delle pronunce giudiziali che la riguardavano, in violazione di un obbligo informativo essenziale ai fini del corretto svolgimento della gara e in spregio ai principi generali della reciproca fiducia, della buona fede e della tutela dell’affidamento che devono orientare la condotta della stazione appaltante e dell’operatore economico (v. artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 36 del 2023).

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