Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM devono essere obbligatoriamente previste nella documentazione di gara, senza alcuna discrezionalità, deroga o possibilità di modulazione dei requisiti previsti.
Se la stazione appaltante opera una deroga, si pone pertanto in contrasto con l’articolo 57 del Codice degli Appalti.
È il parere di precontenzioso n. 438 dell’11 novembre 2025 fornito dall’ANAC a seguito della segnalazione di un operatore economico in merito ad un bando per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada.
Per assolvere agli obblighi previsti dal Codice Appalti non basta, dunque, un semplice richiamo ai CAM riguardo al rispetto dei requisiti da essi previsti né sono ammesse deroghe motivate, come nel caso in esame, dal principio di accesso al mercato.
Il parere trova conferma anche nelle Premesse al bando tipo n. 1/2023 dove è previsto che in caso di affidamento di un servizio o di una fornitura per i quali siano vigenti uno o più decreti sui CAM, vanno espressamente richiamate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, con l’ulteriore precisazione che devono essere analiticamente indicate “le parti del capitolato speciale relative ai CAM di riferimento ove sono puntualmente previste le specifiche tecniche e le clausole contrattuali applicabili al servizio/fornitura da affidare”.

