tratto da biblus.acca.it

Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) e, in particolare, l’istituto del project financing a iniziativa privata, rappresenta una delle aree più dinamiche, ma anche più sensibili del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023). Un chiarimento importante arriva da parte del MIT e riguarda la fase iniziale di valutazione delle proposte private.

Nello specifico, sono state poste al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere 3824/2025) alcune domande mirate all’interpretazione operativa dell’art. 193, comma 4, D.Lgs. 36/2023: cosa si intende in concreto per “preliminare verifica dell’interesse pubblico alla proposta”? in cosa consiste? Inoltre l’ente può procedere in autonomia con il responsabile dell’area tecnica per una semplice verifica o sono richieste professionalità specifiche esperte, ad esempio in valutazioni costi benefici? Come si concretizza la verifica ossia con quale atto e quale soggetto o organo si formalizza?

La “preliminare verifica dell’interesse pubblico alla proposta” è definita dal MIT come una preventiva valutazione sull’utilità e coerenza della proposta rispetto ai bisogni collettivi e alla programmazione dell’Ente. Questa attività è la prima azione formale con cui l’Ente concedente valuta se la proposta presentata dal promotore privato sia:

  • rispondente alle esigenze collettive (fabbisogno pubblico);
  • coerente con la programmazione dell’Ente in materia di PPP.

Il MIT sottolinea con chiarezza che tale verifica non esaurisce la valutazione di fattibilità tecnico-economica completa. Al contrario, si focalizza sulla sussistenza di un interesse generale che giustifichi l’avvio della successiva, e più onerosa, procedura di project financing.

L’analisi preliminare deve, pertanto, includere:

  • la capacità della proposta di dare risposta a fabbisogni pubblici;
  • l’assenza di elementi ostativi di principio e un’analisi sommaria dei principali profili di convenienza giuridica ed economica;
  • la valutazione della sostenibilità nel tempo dell’intervento e, se del caso, degli aspetti di complessità tecnologica e gestionale.

Professionalità coinvolte: l’esigenza di expertise multidisciplinare

Il MIT chiarisce la questione delle professionalità necessarie richieste, bilanciando l’autonomia dell’Ente con la complessità dell’istituto:

  • autonomia di base: l’ente può procedere in autonomia, coinvolgendo il proprio personale tecnico-amministrativo interno per una verifica preliminare;
  • necessità specialistica: vista la multidisciplinarietà del PPP, che richiede competenze tecniche, economico-finanziarie e giuridiche, per progetti complessi o di significativo rilievo economico, risulta opportuno e spesso necessario coinvolgere professionalità specialistiche (tecniche, economico-finanziarie e giuridiche – soprattutto nei progetti complessi o di rilievo economico significativo).

Il MIT è categorico sul ruolo della valutazione costi-benefici:

Si tenga presente che la valutazione costi-benefici è imprescindibile e va condotta in modo oggettivo, ricorrendo, se necessario, a consulenti esterni o altre amministrazioni. 

 Un atto amministrativo espresso e motivato

La risposta ministeriale stabilisce chiaramente che la verifica deve seguire procedure formali e trasparenti, culminando in un atto amministrativo espresso e motivato. Nella prassi, è il RUP, ai sensi della L. n. 241/90, a predisporre la valutazione istruttoria. La verifica si concretizza tramite un atto amministrativo espresso e motivato. Questo atto deve contenere gli esiti dell’analisi svolta per la valutazione dell’interesse pubblico. La competenza per l’adozione dell’atto spetta in genere alla dirigenza tecnica, salvo diverse disposizioni regolamentari o statali che attribuiscano tale funzione ad altri organi dell’Ente. L’atto amministrativo motivato non è solo la chiusura della fase di verifica, ma svolge anche la funzione essenziale di base per la successiva valutazione dell’interesse pubblico ai fini dell’inserimento in programmazione.

In sintesi, il chiarimento del MIT eleva la preliminare verifica dell’interesse pubblico ad una valutazione strategica complessa, richiedendo formalità procedurale, trasparenza e, quando la complessità lo impone, il supporto di expertise specialistica per garantire la correttezza della valutazione costi-benefici.

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