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Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura, di lavori, di servizi – Global service – Contratto misto

Il global service è un contratto, riconducibile alla categoria generale dei contratti misti – disciplinati ratione temporis dall’art. 28 del d.lgs. n. 50 del 2016 –  caratterizzato dalla coesistenza di prestazioni eterogenee corrispondenti alle figure del contratto d’appalto di lavori, di servizi e/o dei contratti di fornitura. Esso comprende una pluralità di servizi sostanzialmente sostitutivi delle ordinarie attività di manutenzione, con responsabilità dei risultati da parte dell’aggiudicatario. (1).

Cfr quanto al contratto di global service: Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2016 n. 276; 20 marzo 2007, n. 1331.

 Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura, di lavori, di servizi – Global service – Appalto integrato – Differenze

Laddove la lex specialis di gara relativa ad un contratto di global service per la manutenzione delle strade presupponga una stretta connessione tra rilievo e monitoraggio dello stato manutentivo dei beni stradali, la programmazione e la progettazione degli interventi, non è possibile il ricorso alla disciplina dell’appalto integrato, in cui difetta l’integrazione funzionale che lega tra loro elementi eterogenei. E’ pertanto precluso il ricorso a un progettista esterno. (2).

Nella fattispecie all’esame il Consiglio di Stato ha pertanto confermato la decisione di prime cure, che aveva escluso potesse ricorrersi ad un progettista esterno, come nell’appalto integrato, la cui disciplina non è applicabile analogicamente, essendo possibile il solo ricorso all’avvalimento.

 Unione Europea – Corte di giustizia UE – Rinvio pregiudiziale – Irrilevanza questione

Non è rilevante la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dall’appellante laddove, più che riferirsi all’interpretazione della normativa eurounitaria, si  diriga sull’interpretazione di una norma nazionale, quale l’art. 59 comma 1 bis del d.lgs. 18 aprile  2016, n. 50, applicabile al solo appalto integrato, venendo in rilievo il diverso istituto del global service. (3).

Nella fattispecie all’esame del Consiglio di Stato l’appellante aveva chiesto fosse devoluta la seguente questione “se gli articoli 63, della direttiva 2014/24/UE, ostino a una normativa nazionale, quale quella di cui all’articolo 59 comma 1 bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, la quale limita, in via generale, la possibilità degli operatori economici di ricorrere al progettista indicato per soddisfare i requisiti previsti per la progettazione nella sola ipotesi in cui l’affidamento abbia ad oggetto la progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice”.
 

Unione Europea – Corte di giustizia UE – Rinvio pregiudiziale – Presupposti

L’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati nella motivazione della sentenza che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. (4).

 Unione Europea – Corte di giustizia UE – Rinvio pregiudiziale – Rilevanza della questione – Discrezionalità del giudice nazionale

La valutazione circa la rilevanza della questione pregiudiziale spetta esclusivamente al giudice nazionale, che non è vincolato dalle richieste delle parti. L’obbligo di rinvio alla Corte di giustizia viene meno in presenza di un diritto vivente pacifico e privo di ragionevoli dubbi interpretativi, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza Cilfit; la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti tra gli Stati membri impone, invece, una valutazione particolarmente rigorosa, che esclude la possibilità di deroga all’obbligo medesimo. (5).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, causa C-561/2019; sez. VI, 27 aprile 2023, n. 482; ordinanza 15 dicembre 2022, C-597/21 che ha ulteriormente precisato che “l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte”; Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025, n. 5714; 5 aprile 2024, n. 3164.

(5) Conformi: Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, causa C-561/2019; cfr. anche nota massima precedente.

Consiglio di Stato, sezione V, 30 settembre 2025 n. 7613 – Pres. Caringella, Est. Rovelli

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