La priorità durante interventi urgenti è quella di proteggere persone e beni, ovviamente. Ma gli adempimenti amministrativi restano, parola al MIT.
Il Codice dei Contratti Pubblici stabilisce principi di trasparenza e tracciabilità che permeano ogni fase della contrattualistica pubblica, inclusi gli affidamenti di lavori eseguiti in circostanze eccezionali e urgenti, come quelli di somma urgenza disciplinati dall’art. 140.
Gli interventi di somma urgenza sono procedure straordinarie attivate in presenza di eventi imprevedibili (come calamità naturali, crolli o situazioni di grave pericolo) che richiedono interventi immediati per la salvaguardia della pubblica incolumità o per evitare danni a persone o cose. L’art. 140 del D.lgs. 36/2023 (che sostituisce l’art. 163 del precedente Codice D.Lgs. 50/2016) prevede una deroga alle normali procedure di gara, consentendo l’affidamento diretto e l’esecuzione dei lavori in via d’urgenza.
Un recente quesito sottoposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), riguardante la fase di liquidazione di un affidamento in somma urgenza, ha richiesto un chiarimento fondamentale: è necessario acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG) per questo tipo di lavori? in caso affermativo, con quali modalità deve essere richiesto? – qual’ è la piattaforma da utilizzare e quale procedura va seguita?
L’applicabilità inderogabile del CIG
La risposta del MIT (Parere 3811/2025), pur declinando la competenza specifica sulle modalità operative (demandata in via esclusiva ad ANAC), ha confermato un principio normativo cardine: l’obbligo di acquisizione del CIG sussiste. Questo chiarimento rafforza l’applicazione del principio di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), stabilendo che:
- ambito di applicazione: l’obbligo riguarda tutti gli affidamenti, indipendentemente dalla procedura adottata (ordinaria, semplificata o emergenziale come la somma urgenza);
- soglia di riferimento: il CIG è necessario per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro.
Il CIG non è semplicemente un codice procedurale, ma l’elemento identificativo univoco che assicura la tracciabilità finanziaria e l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza.
L’urgenza non ammette deroghe
La risposta fornita al quesito del MIT è un promemoria essenziale per tutte le Stazioni Appaltanti: l’eccezionalità e l’urgenza dell’intervento ai sensi dell’art. 140 consentono la deroga alle normali regole di gara, ma non autorizzano la deroga agli obblighi di trasparenza finanziaria.
L’acquisizione del CIG per gli affidamenti di somma urgenza è un adempimento necessario per:
- garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
- permettere la regolare liquidazione e il pagamento della ditta;
- evitare sanzioni amministrative derivanti dalla violazione degli obblighi ANAC.

