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Concorso a pubblico impiego – Categorie protette – Titoli di riserva– Giurisdizione ordinaria – Sussistenza

Le controversie concernenti la valutazione dei titoli di riserva spettanti alle categorie protette devono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la relativa disciplina non lascia alla p.a. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell’invalido, che si configura come diritto al posto riservato; e ciò senza che rilevi la circostanza per la quale tali controversie siano formalmente introdotte, dinanzi al giudice ordinario, tramite l’impugnazione della graduatoria dei vincitori. (1).

In motivazione la Sezione ha precisato che qualora il ricorrente, che abbia superato la prova scritta e che abbia indicato, nella domanda di partecipazione al concorso, il proprio status, si dolga dell’omesso riconoscimento del diritto all’assunzione di cui alla l. n. 68/1999, negatogli a valle dell’approvazione della graduatoria finale, pone una questione di merito in ordine all’effettiva possibilità di assumerlo che va necessariamente scrutinata dal giudice ordinario. Trattandosi, infatti, all’evidenza, di un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge a quei lavoratori che rientrino nel novero degli attributari dello stesso, l’accertamento di quest’ultimo non può che essere richiesto al Giudice ordinario; tanto perché tale diritto sorge con l’assunzione e, quindi, in un momento successivo all’esaurimento della procedura concorsuale, rispetto e fino alla conclusione della quale esiste la giurisdizione del Giudice amministrativo, senza estendersi oltre la stessa.

(1) Conformi: Cass. 9 giugno 2021, n. 16086; Cassazione, SS.UU., sent. nn. 3409/2008, 12348/2007, 7507/2023; Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2024, n.10265
Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, 29 ottobre 2025, n. 18841 – Pres. Tricarico.Est. Battiloro

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