Comunicazioni (elettroniche, radiofoniche, telefoniche, televisive, alternativi) – Contributi ex D.P.R. N.146/2017 – Regolarità Contributiva – Attestazione – Data di Emissione – Soccorribilità
Nell’ambito del procedimento per la concessione dei contributi per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali di cui al d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, ove il DURC allegato alla domanda di ammissione della ricorrente non consenta all’Amministrazione di dedurre la regolarità dell’operatore sussistente sino al 1° luglio 2022 (data in cui passaggio alla gestione unica Inps anche della cassa previdenziale dei giornalisti, previsto con la legge di Bilancio 2021, è divenuto operativo) anche rispetto alla gestione INPGI, ove risulti dimostrato che tale regolarità sussista da data antecedente al termine di presentazione della domanda, l’amministrazione deve assicurare il soccorso istruttorio. (1).
In motivazione, la sezione ha precisato che la ratio dell’articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017 (laddove prescrive che “2.Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda (…)”) è quella di consentire l’accesso ai contributi statali solo a quegli operatori che presentino una posizione regolare rispetto agli obblighi di versamento contributivi e che possano dimostrarlo attraverso apposita certificazione che ne attesti la regolarità in data antecedente a quella della presentazione della domanda. Poiché il DURC ha una durata di 120 giorni, è evidente che il fatto che venga richiesta l’allegazione solo di attestazioni rilasciate “nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda” nasca dalla esigenza di assicurare che agli atti del procedimento, e per la sua presumibile durata, venga acquisito un documento in corso di validità. Orbene nella fattispecie, con la certificazione di regolarità emessa dall’Inps ed acquisita al protocollo Ministero delle imprese e del made in Italy n. 187957 del 27 settembre 2023, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi ed all’esito della corretta imputazione dei contributi versati dall’operatore all’Istituto alla gestione ex Inpdap, viene attestata la regolarità della ricorrente alla data del 30 giugno 2022 e, dunque, da data antecedente al 1° luglio 2022, data in cui il passaggio alla gestione unica Inps anche della cassa previdenziale dei giornalisti, previsto con la legge di Bilancio 2021, è divenuto operativo. In tale fattispecie, secondo la sezione, una lettura meramente formalistica dell’articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017, qual è quella serbata dal Ministero che aveva escluso la ricorrente dalla procedura comparativa per il riconoscimento del contributo, colliderebbe con la regola, generale, del soccorso istruttorio, la cui operatività è inibita solo nelle ipotesi nelle quali il ridetto soccorso possa ledere la par condicio concorsorum. Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure selettive come quella per cui è contesa, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’Amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
(1) Conformi: non si rinvengono specifici precedenti conformi.
Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi
T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, 28 ottobre 2025, n. 18741 – Pres. Tricarico, Est. Gallo

