Tratto da: Ildirittoamministrativo.it
Autori: Giancarlo Ricci e Fiorella Manciagli
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 è stato pubblicato il D.L. 31 ottobre 2025, n.159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2025, è entrato in vigore il 31 ottobre 2025, giorno della pubblicazione, avviando una serie di interventi in tema di prevenzione, formazione, vigilanza e tutela dei lavoratori. Il D.L. dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali novità:
- l’introduzione del “badge digitale di cantiere” per appalti e subappalti;
- l’inasprimento delle sanzioni per la “patente a crediti” nei cantieri;
- l’obbligo di aggiornamento periodico per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle imprese con meno di 15 dipendenti;
- l’estensione della tutela assicurativa INAIL anche agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e il divieto per questi ultimi di svolgere mansioni ad alto rischio in azienda;
La normativa si muove su plurimi piani, in quanto:
- rafforza l’apparato sanzionatorio e di controllo, puntando alla trasparenza e al contrasto del lavoro sommerso;
- incoraggia le condotte aziendali virtuose e introduce tools di digitalizzazione per il monitoraggio dei flussi di manodopera, soprattutto nei settori a più elevato rischio, quali edilizia e agricoltura.
In buona sostanza, il D.L. introduce rilevanti misure e novità nell’ottica di rafforzare la cultura della sicurezza, premiare le imprese virtuose, potenziando allo stesso tempo l’attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio, nonché introducendo disposizioni relative alla formazione, ai DPI, ecc.
In merito alle tematiche di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, queste le novità principali:
1) L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato e l’iscrizione alla “Lista di conformità INL”, disporrà in via prioritaria i controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
2) Contestualmente al rafforzamento dell’attività di vigilanza, è previsto l’obbligo per le imprese operanti nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico e privato, di fornire ai propri dipendenti il c.d. badge di cantiere, recante gli elementi identificativi degli stessi. [1]
3) Con riguardo alla patente a crediti si evidenzia, in primo luogo, che la norma interviene, sui seguenti profili:
-nell’ipotesi di mancanza della patente, o di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, la sanzione viene raddoppiata, passando da 6 mila a 12 mila euro;
-le decurtazioni relative alla presenza di lavoratori irregolari vengono accorpate in un’unica fattispecie con una decurtazione pari a 5 crediti. Tale decurtazione trova applicazione per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 (gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad essere disciplinati secondo la previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008);
-sempre con riferimento al lavoro irregolare, si prevede che la decurtazione dei crediti si applichi automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza, con una deroga, quindi, rispetto al principio generale fissato dall’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 che subordina le decurtazioni all’emanazione di provvedimenti definitivi.
In materia di prevenzione sono state introdotte disposizioni che fanno leva sull’attività e sulle risorse INAIL. In particolare:
– l’INAIL, a decorrere dal 2026, metterà annualmente a disposizione 35 milioni di euro per interventi di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza nell’ambito dei percorsi di formazione superiore realizzati in modalità duale;
– lo stanziamento di cui sopra è destinato anche ad incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – aziendali, territoriali e di sito produttivo – sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In merito a tale profilo, la norma, inoltre, per le imprese sotto i 15 dipendenti affida alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle modalità di aggiornamento della formazione dei rappresentanti per la sicurezza;
– con risorse a carico del bilancio INAIL, è previsto il finanziamento di interventi di formazione (aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria), con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti, attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali;
– sono stati previsti interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto e l’adozione di DPI 4.0;
– la formazione svolta in materia di sicurezza confluirà all’interno del fascicolo elettronico del lavoratore nonché all’interno del SIISL (per il tramite del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino). Le informazioni inserite nel fascicolo diventeranno, quindi, il riferimento per la programmazione della formazione da parte del datore di lavoro nonché per l’attività di vigilanza in merito all’assolvimento degli obblighi formativi.
Infine, si segnala che l’articolo 17, comma 1 del D.L. apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, in particolare:
- specifica che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase pre-assuntiva, devono essere computati nell’orario di lavoro;
- aggiunge, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica e prevede la possibilità di introdurre, nell’ambito della contrattazione collettiva, misure per garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici;
- demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne, pubbliche o private, convenzionate con l’imprenditore, presso le quali il medico competente potrà svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore;
- include, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine di verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni;
- prevede la possibilità per gli organismi paritetici di adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 dipendenti mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero con medici competenti. In particolare, l’articolo 51 del Testo Unico è stato modificato con l’aggiunta del comma 3-quater: “Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti”.
Alla luce di quanto sopra brevemente sintetizzato, il D.L. 159/2025 segna un passo rilevante verso una maggiore integrazione tra sicurezza, formazione e tracciabilità dei percorsi lavorativi. Per le imprese sarà fondamentale adeguare i propri modelli di gestione della sicurezza e aggiornare i processi formativi in coerenza con le nuove disposizioni.
Note:
[1] L’obbligo della tessera di riconoscimento sarà, inoltre, esteso anche agli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato che saranno individuati entro 60 giorni da un decreto ministeriale, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

