Tratto da: Lavori Pubblici
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2025, n. 265, la Legge 10 novembre 2025, n. 167 recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”.
Nel complesso, la Legge rappresenta un tentativo ambizioso di razionalizzare la produzione normativa italiana, introducendo regole e processi che, se correttamente applicati, possono incidere sulla chiarezza delle norme, sulla loro comprensibilità e sulla capacità della pubblica amministrazione di operare in modo più efficace.
Il provvedimento contiene 23 articoli, così suddivisi:
Capo I – Legge annuale di semplificazione normativa
- Art. 1 – Legge annuale di semplificazione normativa
- Art. 2 – Principi e criteri direttivi generali per l’esercizio della delega
- Art. 3 – Semplificazione e riordino della legislazione vigente
- Art. 4 – Equità e impatto generazionale delle leggi
- Art. 5 – Osservatorio per l’impatto generazionale delle leggi
- Art. 6 – Valutazione dell’impatto di genere della regolamentazione
- Art. 7 – Statistiche di genere
- Art. 8 – Relazione al Parlamento in tema di parità e pari opportunità
- Art. 9 – Delega al Governo per la digitalizzazione degli atti normativi
- Art. 10 – Adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali
Capo II – Disposizioni sulla qualità, valutazione e digitalizzazione della normazione
- Art. 11 – Delega per la revisione e l’aggiornamento del Codice dell’amministrazione digitale
- Art. 12 – Delega per la revisione della disciplina sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Capo III – Deleghe al Governo in specifiche materie
- Art. 13 – Revisione del codice della navigazione e della disciplina della navigazione interna e promiscua
- Art. 14 – Revisione del testo unico per l’elettorato attivo e le liste elettorali
- Art. 15 – Delega in materia di istruzione e semplificazione dei procedimenti scolastici
- Art. 16 – Delega in materia di disabilità e semplificazione dei procedimenti di accertamento
- Art. 17 – Delega in materia di misure di protezione giuridica
- Art. 18 – Delega per il riordino della normativa sulla protezione civile
- Art. 19 – Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
- Art. 20 – Disposizioni integrative e correttive
- Art. 21 – Abrogazioni
- Art. 22 – Disposizioni transitorie
Capo IV – Disposizioni finali
- Art. 23 – Clausola di invarianza finanziaria
La legge è entrata in vigore il 29 novembre 2025.
Punto di partenza è la creazione della Legge annuale di semplificazione normativa, un disegno di legge che il Governo sarà tenuto a presentare alle Camere ogni anno entro il 30 giugno e che rende strutturale il processo che coinvolge Ministeri, Conferenza Unificata e consultazioni pubbliche.
Obiettivo è la razionalizzazione della normativa esistente attraverso interventi di riordino, aggiornamento di testi stratificati nel tempo e l’abrogazione di norme superate. Di particolare rilevo anche l’introduzione di deleghe mirate su ambiti che richiedono una revisione organica.
La legge definisce anche una serie di principi generali vincolanti per l’attuazione delle deleghe: chiarezza, omogeneità, uso coerente della digitalizzazione, coordinamento delle fonti, rispetto del diritto europeo, proporzionalità degli adempimenti e tutela dell’affidamento.
Il Governo dovrà attenersi a questi criteri sia nell’elaborazione dei decreti legislativi sia nelle eventuali correzioni successive, previste entro 24 mesi dall’adozione di ciascun decreto.
Inoltre un intero segmento della legge è dedicato a migliorare la qualità della normazione attraverso misure come:
- l’introduzione di parametri innovativi per a valutazione delle norme, come l’analisi dell’impatto generazionale e dell’impatto di genere;
- la previsione di criteri di maggiore precisione e trasparenza per la raccolta dei dati statistici;
- la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita degli atti normativi.
Si interviene persino sulle modalità con cui i regolamenti ministeriali devono essere adottati, superando progressivamente procedure analogiche ormai desuete.
Particolarmente significativo è il corpo delle deleghe settoriali. Il legislatore ha infatti individuato una serie di ambiti nei quali il riassetto è diventato urgente: si va dalla revisione del Codice dell’amministrazione digitale, al riordino della disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; dalla riforma della navigazione interna e promiscua alla modernizzazione del testo unico elettorale; e ancora, dal riordino dei procedimenti scolastici alla semplificazione delle procedure in materia di disabilità; dalla revisione delle misure di protezione giuridica alla riorganizzazione del sistema di protezione civile.
L’art. 9 della legge dispone la Delega al Governo per la digitalizzazione degli atti normativi, vero e proprio punto di incontro tra semplificazione, qualità della normazione e modernizzazione degli strumenti con cui le istituzioni producono diritto.
L’obiettivo è ridefinire l’intero ciclo di vita della norma: formazione, autenticazione, firma, registrazione, pubblicazione, raccolta, conservazione e reperibilità.
Il provvedimento chiede la creazione di un sistema digitale omogeneo, sicuro, interoperabile e coerente con il Codice dell’amministrazione digitale, in cui la firma digitale diventa la regola, le procedure analogiche vengono progressivamente superate.
Allo stesso modo, la pubblicazione attraverso la Gazzetta Ufficiale e il portale Normattiva deve essere ripensata in chiave pienamente digitale.
Il CAD è da vent’anni la base della trasformazione digitale della PA, ma la sua continua stratificazione lo ha reso difficile da applicare e spesso incoerente con le evoluzioni tecnologiche e con le direttive europee.
La delega contenuta nell’art. 11 mira a rimettere ordine nei concetti chiave (identità digitale, firme elettroniche, servizi fiduciari, interoperabilità), aggiornare la disciplina in base alle più recenti innovazioni, chiarire gli obblighi delle amministrazioni e colmare le aree in cui, negli anni, si sono prodotti disallineamenti normativi.
La legge valorizza la dimensione sistemica, e in particolare attività come l’interoperabilità delle banche dati, la sicurezza, il coordinamento tra i diversi attori della digitalizzazione e la coerenza con gli standard europei.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è uno strumento che nel tempo ha mostrato criticità evidenti come tempi non sempre prevedibili, sovrapposizioni con la giustizia amministrativa, problemi di coordinamento con il Consiglio di Stato, incertezze sull’oggetto impugnabile e sulle modalità di interlocuzione con l’amministrazione.
La delega dell’art. 12 interviene proprio su questo terreno, con l’obiettivo di rendere il ricorso più chiaro, più ordinato e meglio integrato nel sistema complessivo della tutela amministrativa.
Nel dettaglio, la riforma dovrà aggiornare l’intero impianto del d.P.R. n. 1199/1971, stabilendo regole procedurali più trasparenti, tempi più certi, criteri di competenza più definiti e una coerenza sistemica con il Codice del processo amministrativo. È un intervento atteso da anni dagli operatori del settore, perché incide su una delle forme di tutela più particolari dell’ordinamento italiano.
Altro punto di particolare rilevanza è la delega in materia di protezione civile. Sebbene il d.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile) abbia già introdotto un quadro organico, la pratica operativa, l’esperienza delle emergenze recenti, la pluralità di attori coinvolti e l’interazione tra Stato, Regioni, enti locali e soggetti attuatori hanno evidenziato la necessità di un ulteriore riassetto.
L’art. 18 della legge chiede quindi un intervento di semplificazione delle procedure, coordinando le competenze, rendendo più fluido il sistema dei poteri commissariali e migliorando la gestione delle risorse economiche, soprattutto nelle fasi di apertura e chiusura delle contabilità speciali.
Si punta inoltre a ridefinire gli strumenti di monitoraggio, la disciplina dei rapporti tra amministrazioni e la chiarezza dei percorsi decisionali nelle varie fasi dell’emergenza.

