Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, sez. V, 19.11.2025 n. 9052
3. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.l. n. 66 del 2014: “ … con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze … sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche … nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure”.
Il successivo comma 3 bis stabilisce poi che: “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria”.
Dispone poi l’art. 1, comma 510, legge 28.12.2015 n. 208 che: “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulata da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.
4. Emerge pertanto da tali previsioni normative che il modulo di approvvigionamento previsto dalla legge in via prioritaria è quello del ricorso a soggetti aggregatori, nel mentre la scelta autonoma è prevista in chiave residuale, vale a dire nelle ipotesi in cui il bene o servizio oggetto di convenzione non soddisfi il bisogno specifico dell’Amministrazione. In tal caso, è posto a carico dell’Amministrazione un onere di motivazione rafforzata (con successivo controllo da parte del giudice contabile), dovendo quest’ultima partitamente esternare le ragioni per le quali il ricorso alle centrali di committenza non è in grado di soddisfare lo specifico bisogno connesso all’approvvigionamento di un bene ovvero alla gestione di un servizio.
5. Tali conclusioni non appaiono in alcun modo smentite dal DPCM 24.12.2015, citato dall’appellante, atteso che:
– in primo luogo, il principio di gerarchia delle fonti del diritto esclude che un DPCM possa derogare a specifiche previsioni contenute in una legge ordinaria, ovvero un atto avente forza di legge (e segnatamente, il citato art. 9 d.l. n. 66/14);
– in secondo luogo, l’art. 1, comma 510, legge 28.12.2015 n. 208 è successivo al citato DPCM 24.12.2015, per cui in virtù dell’art. 11 preleggi le disposizioni della legge sopravvenuta prevalgono comunque – salvo i casi da essa stessa eccettuati – su quelle incompatibili contenute nella pregressa normativa, come appunto nel caso di specie.
6. La prevalenza del metodo di approvvigionamento fondato sul ricorso a centrali di committenza e sulla stipula di Accordi quadro è stata altresì riconosciuta dalla Corte nomofilattica, la quale ha chiarito che: “quando si adotta il modulo dell’accordo quadro, l’aggiudicatario – scelto con la procedura di evidenza pubblica che ha portato alla sua stipulazione ottiene gli appalti basati sull’accordo quadro in virtù di affidamenti diretti […] Ora non pare dubbio che, nell’operare in tale forma, l’amministrazione conferente non sia affatto vincolata in forza dell’intervenuta stipulazione della convenzione, giacché questa non configura un obbligo, ma solo un’opportunità. L’amministrazione interessata resta, infatti, libera di determinarsi, di fronte all’opportunità prefigurata dalla convenzione quadro, secondo la sua discrezionalità, potendovi aderire ovvero potendo optare, come pure l’esperienza concreta insegna, per una diversa soluzione parimenti giudicata vantaggiosa. Nell’uno e nell’altro caso essa esercita, nella facoltà di scelta di fruizione dei vantaggi offerti dalla convenzione mediante o meno adesione ad essa, il proprio potere d’autorità […]” (Cass. civ, SS.UU, 30.11.2022, n. 35335).
In termini confermativi, questo Consiglio di Stato ha affermato che: “l’adesione ai modelli Consip non può essere qualificata come una sorta di ‘affidamento diretto’, ma rappresenta una scelta gestionale/operativa coerente con il modello comunitario in materia di procedure ad evidenza pubblica, senza che tale decisione . . . imponga un onere di motivazione specifico, atteso che: ‘proprio perché la individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell’interesse pubblico che la sottende’ (Cons. Stato, n. 2194 del 2015; id. n. 7261 del 2010). L’Ente che, nell’ambito della sua autonomia e nell’esercizio di una attività consentita dalla legge, assuma la decisione di aderire alla Convenzione Consip, non è tenuto a supportare tale adesione con una specifica delibera volta a farne emergere le ragioni di maggiore convenienza. È stato, altresì, chiarito che: <nell’acquisizione dei beni e servizi offerti dal sistema Consip esiste un’economia intrinseca, poiché il relativo modello consente di conseguire risparmi sia diretti, quale risultato della gara comunitaria ad evidenza pubblica già condotta a monte, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e per le ulteriori singole procedure di acquisto. L’adesione alle convenzioni Consip permetterebbe, inoltre, di aumentare la celerità della procedura acquisitiva, consentendo in più di contare su una tempistica certa> (Cons. Stato, n. 1937 del 2018). Ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 le Amministrazioni pubbliche <di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti>. … L’adesione alle convenzioni Consip esprime un’economia intrinseca, poiché il relativo modello consente di conseguire risparmi sia diretti che indiretti, consistenti nella sostanziale riduzione dei costi (Cons. Stato n. 7562 del 2022)” (C.d.S, V, 12.5.2025, n. 4041).
7. Pertanto, il modulo del ricorso ai soggetti aggregatori costituisce la regola generale, che non necessita di particolari motivazioni, nel mentre è l’eccezione (vale a dire il ricorso alla procedura autonoma) a dover essere motivata (art. 1, comma 510, legge 28.12.2015 n. 208).

