La sentenza n.18623/2025 del T.A.R. Lazio si inserisce nel solco delle controversie relative all’ammissione e all’esclusione dalle gare d’appalto, ponendo l’accento sul fondamentale principio del clare loqui (chiarezza dei documenti di gara) che vincola le Stazioni Appaltanti.
Il contenzioso ha riguardato l’impugnazione del provvedimento di esclusione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) da una gara aperta indetta dal Ministero dell’Interno per la fornitura di mezzi antincendio e soccorso aeroportuale (ASEA).
Il Collegio Amministrativo, nell’accogliere il ricorso, ha fornito importanti chiarimenti sull’onere di diligenza della SA nell’indicazione delle modalità di costituzione della garanzia provvisoria e sulla corretta interpretazione del concetto di “opzione” ai fini del calcolo del valore contrattuale.
L’esclusione per mancata garanzia provvisoria e la questione dell’interesse a intervenire
Il contenzioso trae origine dall’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese che non era riuscito a presentare nei termini la garanzia provvisoria. Nella specie, l’RTI non aveva potuto attivare una fideiussione e, per costituire il deposito cauzionale mediante bonifico, aveva domandato alla stazione appaltante l’indicazione dell’IBAN. La richiesta, formulata a ridosso della scadenza, non aveva tuttavia ricevuto risposta, poiché il disciplinare non riportava le coordinate necessarie e l’amministrazione non aveva fornito chiarimenti integrativi. L’esclusione è stata così motivata dalla mancata costituzione della cauzione e dalla presunta sussistenza di un grave illecito professionale.
A seguito dell’impugnazione, l’unico altro concorrente rimasto in gara è intervenuto nel giudizio qualificandosi come controinteressato necessario, assumendo che la propria posizione fosse direttamente incisa dall’eventuale riammissione dell’RTI escluso. Tale impostazione, però, non è stata condivisa dal TAR. Il Collegio ha infatti chiarito che la mera circostanza di essere l’unico concorrente residuo non è idonea, di per sé sola, a configurare un interesse finale qualificato: la partecipazione ad una procedura di gara genera soltanto un interesse strumentale alla prosecuzione della competizione, interesse che non si traduce in un bene giuridico tutelato finché non interviene l’aggiudicazione.
Il TAR ribadisce così un principio importante: prima dell’aggiudicazione definitiva non esiste un controinteressato necessario, poiché la posizione del concorrente non escluso è ancora priva di stabilizzazione e subordinata alle decisioni discrezionali della stazione appaltante in ordine alla convenienza del contratto.
Il quadro normativo di riferimento
Il quadro normativo richiamato dal TAR si fonda sull’art. 106 del D.Lgs. 36/2023, che consente di prestare la garanzia provvisoria anche tramite deposito cauzionale, imponendo alla stazione appaltante di fornire tutti gli elementi necessari, incluse le coordinate bancarie. A ciò si aggiunge l’art. 14, comma 16, che stabilisce che, nelle procedure con opzioni quantitative o accordi quadro, il valore dell’appalto da assumere è quello massimo stimato sull’intero ciclo contrattuale, indipendentemente dalla natura degli ordinativi successivi. Il Bando-tipo ANAC n. 1/2023 conferma tali principi, precisando che la garanzia provvisoria deve essere commisurata all’importo complessivo posto a base di gara.
La ratio della decisione: incompletezza della lex specialis e illegittimità dell’esclusione
Il TAR riconosce che nella vicenda esaminata la lex specialis era strutturalmente incompleta: l’omissione dell’IBAN costituiva una lacuna essenziale, che comprometteva la possibilità per il concorrente di adempiere in modo corretto e tempestivo alla costituzione del deposito cauzionale. L’amministrazione, tuttavia, ha escluso l’RTI senza colmare tale lacuna, impedendo così all’operatore di utilizzare una modalità autorizzata dalla normativa e prevista dalla stessa disciplina di gara.
Ne deriva che la responsabilità dell’inadempimento non può essere imputata al concorrente. Quando l’inosservanza deriva da un’omissione della stazione appaltante, l’esclusione risulta illegittima. Il Collegio precisa poi che la richiesta inoltrata dall’RTI per ottenere le coordinate bancarie conferma la volontà dell’operatore di adempiere, evidenziando come l’amministrazione non abbia posto in essere alcuna attività collaborativa o istruttoria volta a garantire la massima partecipazione.
L’interesse strumentale del concorrente e la non configurabilità del controinteressato
Uno degli aspetti più significativi della pronuncia concerne l’analisi dell’interesse del concorrente non escluso a partecipare al giudizio. Secondo il TAR, l’interesse del partecipante ad una gara è, in questa fase, meramente strumentale e non presenta alcun carattere di tutelabilità sostanziale. L’idea di confrontarsi con un numero ridotto di competitor costituisce un vantaggio eventuale e non un interesse giuridicamente rilevante. A differenza dell’aggiudicazione, che attribuisce una posizione differenziata e un’aspettativa qualificata, la semplice permanenza in gara non conferisce un bene della vita né un’utilità protetta dall’ordinamento.
Il TAR lo afferma con chiarezza: il desiderio di competere con una platea più ristretta non è un interesse giuridicamente apprezzabile. Solo dopo l’aggiudicazione, quando l’operatore acquisisce un vantaggio concreto e differenziato, emerge la figura del controinteressato necessario.

